L’Inps, con la circ. n. 21 del 2024, ha comunicato, per il 2024, il limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Minimali e massimali retributivi per il 2024
In genere, per i lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge; più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. Sull’argomento, è intervenuto l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in base al quale “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Di conseguenza, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”. Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. In applicazione a ciò, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita, devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983, se inferiori al medesimo. Per questo motivo, l’Inps, ogni anno, comunica i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche. Infatti, per il 2024, ciò è avvenuto con circ. n. 21 del 25 gennaio 2024, in cui, l’Inps, definisce:
- Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
- Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
- Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
- Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
- Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%
- Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
- Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
- Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
- Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
- Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
- Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
- Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
- Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2024