A marzo 2024 verrà erogata l’elemento di garanzia retributiva per i lavoratori del Settore Calzaturieri (Industria).
Elemento di garanzia retributiva
L’accordo di rinnovo 21 giugno 2021, vigenza contrattuale 1.01.2020 -31.12.2023, si applica ai lavoratori addetti all'industria delle calzature.
Nell’accordo in oggetto, viene stabilito che ai fini dell'effettività della diffusione della contrattazione di II livello a favore di dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva.
Sarà del pari riconosciuto tale elemento nel caso in cui aziende o associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e /o non abbiano trovato soluzioni concordi.
L'importo dell'E.G.R. - pari a 300 euro lordi per gli anni dal 2021 e seguenti uguale per tutti i lavoratori, è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il T.F.R., e sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dall’1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'E.G.R. di quanto individualmente erogato al di là del trattamento minimo contrattuale.
Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, in base al minor orario contrattuale.
L'erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo dell'anno seguente a quello di competenza per i lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza, proporzionalmente ridotto come al comma precedente indicato.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente all'erogazione e/o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno ricorso o ricorrano agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con R.S.U. e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'E.G.R. per l'anno di competenza.