Con l’obiettivo di rendere il sistema turistico italiano più competitivo e con una chiara visione a livello nazionale, il Ministero del Turismo ha raggiunto un accordo con le Regioni e le Province Autonome sull’interoperabilità delle banche dati regionali riferite alle strutture ricettive e alle locazioni turistiche, con quella nazionale.
L’accordo prevede la regolamentazione per l’istituzione del CIN (Codice Identificativo Nazionale), ossia del codice che identifica la struttura e che le attività di promozione per gli immobili destinati a locazioni turistiche sono tenute a pubblicare.
Sono molte le Regioni che già applicano il codice identificativo, manca ad oggi però una interoperabilità tra i sistemi regionali e a livello nazionale.
Grazie a tale regolamentazione, si giungerà ad un meccanismo unico che consentirà di identificare con precisione le strutture ricettive, evitando frodi nel settore.
L’accordo dà il via ad una procedura che creerà un collegamento tra le informazioni contenute nelle banche dati regionali e quelle della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni turistiche, permettendo l’interoperabilità delle stesse banche dati.
Il sistema partirà subito dopo la stagione estiva, quando verrà pubblicato il decreto, da lì scatteranno i sessanta giorni di tempo per la piena entrata in vigore con l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto Anticipi alla fine del 2023 per chi non si sarà adeguato.
In pratica, l’obiettivo è quello di collegare alle unità immobiliari dedicate alle locazioni brevi e turistiche e alle strutture ricettive un codice, mediante una procedura automatizzata.
Tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni turistiche dovranno pertanto dotarsi del CIN e renderlo pubblico, posizionandolo all’esterno dello stabile in cui viene svolta l’attività e indicarlo in ogni annuncio. Per chi non si adegua, scatta la sanzione.
Nelle more dell’attuazione, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza.
Cosa dicono le norme
La normativa di riferimento è l’articolo 13 ter rubricato Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale, contenuto nel DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16/12/2023, n. 293.
La disposizione che prevede l’obbligo di dotarsi del codice identificativo nazionale (CIN), si applica alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno già attivato procedure di assegnazione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, con l’entrata in vigore del decreto, prevista per la fine dell’estate, dovranno provvedere alla ricodificazione come CIN dei codici identificativi già assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo e dovranno trasmettere al medesimo Ministero i CIN e i relativi dati in proprio possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e alle unità immobiliari locate a fini turistici sul loro territorio.
Riguardo ai codici assegnati antecedentemente, la ricodificazione e la trasmissione avverranno nel termine di trenta giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto suddetto. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avverranno immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.
Il CIN verrà assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura.
I locatori che gestiscono le locazioni turistiche nelle forme imprenditoriali sono tenuti a munirsi dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Tutte le unità immobiliari (anche quelle gestite quindi in forma non imprenditoriale) dovranno necessariamente essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
Si rammenta che chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
Le sanzioni per chi non si adegua
Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, sarà punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.
La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati sarà punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.
Sanzioni pesanti che arrivano fino a 6000 euro sono previste anche per chi concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, senza i requisiti innanzi indicati.
Competente al controllo è l’ente comunale nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale.
Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche, anche l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza potranno effettuare specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN.