Con Provvedimento 18 settembre 2024, n. 360503, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%”, con le relative istruzioni. Tale Provvedimento segue il D.M. 6 agosto 2024, con il quale il MEF ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo.
Sintesi del Provvedimento
Nello specifico, l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 212/2023 (legge n. 17/2024), ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi agevolati di cui all’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020), che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% e che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo art. 119.
Sotto il profilo soggettivo, il contributo spetta alle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, ovvero alle persone fisiche che godono di qualità di detentore, sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70% del loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio.
L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento, ossia all’importo della spesa che non è oggetto di detrazione dall’IRPEF con percentuale del 70% e che non è stato oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione IRPEF.
L’importo massimo della spesa agevolabile è pari ad euro 96.000 (art. 3 del Provvedimento).
Per la richiesta del contributo, gli interessati sono tenuti ad inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
L’istanza deve contenere le seguenti informazioni:
- codice fiscale del soggetto, persona fisica, che richiede il contributo;
- codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile e conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile per il quale richiede il contributo;
- codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto;
- dichiarazione che il richiedente è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e la specifica che tale unità immobiliare è adibita o non è adibita ad abitazione principale, ovvero, in alternativa, la dichiarazione che il richiedente non è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e che beneficia di detrazione in qualità di detentore;
- IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo;
- codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza;
- data di sottoscrizione e firma dell’istanza.
L’istanza, inoltre, contiene un Quadro A, dedicato ai dati catastali dell’immobile; un Quadro B, contenente i dati sul reddito dei componenti del nucleo familiare e sulle spese agevolabili sostenute; un Quadro C, relative al riepilogo della spesa sostenuta, di quella agevolabile e della percentuale rimasta a carico del contribuente (su questa parte interviene il beneficio fiscale, con il contributo a fondo perduto).
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente. Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle Entrate effettua la ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo.