Nell’ambito del contrasto del fenomeno del riciclaggio, per quel che concerne la segnalazione di operazioni sospette, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento “Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti”.
Per i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, contenuta nel decreto legislativo n.231/2007 (decreto antiriciclaggio), l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha emanato il Provvedimento del 12 maggio 2023 contenente gli indicatori di anomalia, rappresentati da un elenco a carattere esemplificativo “di connotazioni di operatività, ovvero di comportamenti della clientela suscettibili di prefigurare potenzialmente gli estremi di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. Tale Provvedimento, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha aggiornato il set di indicatori emanati in precedenza dal Ministero della Giustizia con Provvedimento del 16 aprile 2010 e costituisce un testo unitario che compendia gli indicatori relativi a tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tra cui i Dottori Commercialisti.
I menzionati professionisti sono, quindi, chiamati ad individuare, tra i 34 indicatori ed i relativi 400 sub-indici, quelli che potrebbero risultare utili a rivelare operatività anomale poste in essere dal cliente, “tenendo conto della concreta attività svolta e che la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici non costituisce di per sé elemento sufficiente per inviare una segnalazione alla UIF”.
Ciò premesso, al fine di supportare i Dottori Commercialisti in tale incombenza, il CNDCEC, nella sua qualità di Organismo di autoregolamentazione, ha emanato il Documento “Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti” che presenta una sintetica rassegna di tutti gli indicatori - con esclusione di quelli applicabili a specifiche categorie di destinatari diverse dai professionisti - ed un’analisi più dettagliata delle operatività anomale di natura fiscale e societaria, “nonché di quelle connesse con la revisione legale dei conti, in considerazione della loro maggiore inerenza con le attività svolte dai Commercialisti”.
Esaminando la genesi e la valenza degli indicatori di anomalia, il Documento ribadisce che la segnalazione di operazioni sospette (sos) rappresenta il pilastro su cui la normativa antiriciclaggio ha da sempre fondato le proprie basi, al fine conseguire i dichiarati obiettivi di prevenzione e contrasto di attività criminose. In buona sostanza, tale adempimento consiste, in relazione alle operazioni effettuate dai propri clienti, nel rilevare eventuali anomalie che “possano palesare rischi connessi al compimento di reati di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo”, segnalando all’UIF le situazioni sospette.
Operativamente, l’articolo 35 del decreto antiriciclaggio impone ad un’ampia platea di soggetti obbligati, tra cui i Dottori Commercialisti, di comunicare all’UIF, mediante l’invio di una sos, le operazioni in relazione alle quali “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.
Secondo il Documento, è di tutta evidenza come le condotte ricomprese nell’ambito di operatività della definizione di riciclaggio siano molteplici, potendo essere ivi comprese anche le attività collegate all’autoriciclaggio, al favoreggiamento, alla ricettazione, al concorso e all’associazione per delinquere; peraltro anche il finanziamento del terrorismo può essere realizzato “attraverso una serie di condotte aventi a fattor comune non già la provenienza illecita dei fondi, come nel caso dei reati di riciclaggio, bensì la destinazione di risorse economiche a fini criminosi”.
Nel merito, il citato articolo 35 prescrive che il sospetto deve essere desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Tecnicamente l’individuazione delle operazioni sospette passa attraverso “la valutazione della ricorrenza:
- di un semplice sospetto;
- di ragionevoli motivi per sospettare;
- della conoscenza, anche se solo presunta”.
Gli elementi che fanno maturare il sospetto devono essere strettamente legati a circostanze oggettive e soggettive rilevate nel corso dell’attività professionale, senza alcun ulteriore obbligo “investigativo”, avendo esclusivo riferimento alle informazioni e ai dati acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività professionale.
Concretamente, la segnalazione:
- non presuppone che le informazioni in possesso del segnalante siano idonee a provare la provenienza delittuosa dei beni oggetto dell’operazione ovvero il finanziamento di attività terroristiche;
- non impone l’obbligo di compiere verifiche o controlli tesi ad accertare la commissione del reato di riciclaggio, di reimpiego dei capitali illeciti o di finanziamento del terrorismo.
Per agevolare il compito dei destinatari della normativa antiriciclaggio, ai fini dell’individuazione di operazioni sospette, il legislatore ha previsto alcuni strumenti operativi e più precisamente:
- gli indicatori di anomalia, emanati e aggiornati dalla UIF;
- i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi sempre dalla UIF.
Nel merito, il Documento si sofferma sulla struttura del Provvedimento UIF, analizzando i 34 indicatori di anomalia ivi contenuti.
Nella parte quarta, il Documento illustra gli indicatori di particolare significatività per i Dottori Commercialisti, descrivendo in dettaglio le operatività anomale in ambito fiscale-societario e nel campo della revisione legale.