In materia di autotutela tributaria, a seguito delle novità introdotte dagli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n.212/2000), la Circolare n 21/E del 7 novembre ha fornito le istruzioni operative agli Uffici finanziari territoriali, al fine di garantire l’uniformità di azione in relazione all’applicazione della nuova disciplina dell’autotutela.
L’istituto dell’autotutela tributaria, attualmente, risulta disciplinato dagli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge 212/2000, nota come lo Statuto dei diritti del contribuente.
In particolare, il 1° comma del citato articolo 10-quater, rubricato “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria”, prevede che l’amministrazione finanziaria deve procedere in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi di “manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione” qui di seguito riportati:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull’individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
- errore sul presupposto d’imposta;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
L’articolo 10-quinquies, rubricato “Esercizio del potere di autotutela facoltativa”, attribuisce all’amministrazione finanziaria la facoltà di esercitare comunque il potere di autotutela al di fuori dei casi di autotutela obbligatoria. Infatti si può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, oppure alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, “in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione”.
In virtù di tale disposizione, secondo la circolare n.21/E del 7 novembre 2024, il potere di autotutela può essere esercitato dall’amministrazione finanziaria anche nei seguenti casi:
- in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie riguardanti l’autotutela obbligatoria o in relazione ai quali, comunque, non ricorre la condizione della manifesta illegittimità;
- qualora ricorrano i vizi indicati dal comma 1 dell’articolo 10-quater, ma sia già decorso il termine di un anno dalla definitività dell’atto viziato, concretizzatasi per la mancata impugnazione da parte del contribuente.
Per quanto riguarda il termine per la proposizione dell’azione da parte del contribuente, la circolare ha chiarito che il ricorso avverso il rifiuto espresso di autotutela dovrà essere proposto, a pena di inammissibilità, entro l’ordinario termine fissato in linea generale dal comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992 ossia entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto. Tuttavia, limitatamente alle fattispecie di autotutela obbligatoria, per l’impugnazione del silenzio rifiuto tacito, applicandosi il comma 2 del citato articolo 21, il ricorso può essere proposto dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di autotutela.
Come precisa la circolare, per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, l’istanza di autotutela - sia essa facoltativa che obbligatoria - non può più essere presentata o, comunque, una volta presentata, il provvedimento di autotutela non può più intervenire quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione della pretesa anche agevolata come, ad esempio, nel caso di accertamento con adesione, conciliazione o acquiescenza.
Peraltro, è opportuno puntualizzare che, in ossequio al principio di buon andamento dell’azione amministrativa, in relazione ad istanze di autotutela facoltativa, gli Uffici non sono tenuti a fornire risposte a quelle che vertono su questioni già trattate in sede di contraddittorio ovvero che riguardano procedimenti che comportano una partecipazione preventiva del contribuente.
La presentazione della richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento; al riguardo la circolare precisa che la competenza ad esercitare il potere di autotutela “sussiste in capo alle strutture territoriali mentre quelle centrali non sono coinvolte nei relativi procedimenti, ad eccezione delle ipotesi di richieste di autotutela aventi a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime”.
Qualora il contribuente presenti, per errore, la richiesta a una struttura non competente - come, ad esempio, a una Direzione regionale per un atto emesso da un Ufficio di una Direzione provinciale - la ricevente deve trasmettere tempestivamente l’istanza all’Ufficio competente, informandone contestualmente il contribuente all’indirizzo indicato nella richiesta stessa o, in assenza, a quello risultante come domicilio fiscale nell’anagrafe tributaria.
L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi di fatto e di diritto, previsti dall’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, su cui si fonda la richiesta e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente, idonea a dimostrare la sussistenza dei vizi che giustificano la revisione dell’atto.
L’istanza deve essere presentata tramite l’utilizzo dei servizi telematici mediante accesso con SPID, CIE o CNS o con posta elettronica certificata (PEC) oppure, in alternativa, tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.
Al fine di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa, è opportuno che l’istanza riporti:
- i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante a cui è stato notificato l’atto di cui si chiede l’annullamento;
- i dati di contatto a cui inviare comunicazioni e notificare l’eventuale provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta indicando l’indirizzo PEC;
- in assenza di PEC, la notifica del provvedimento deve essere eseguita al domicilio fiscale del contribuente istante risultante dall’anagrafe tributaria;
- gli estremi dell’atto di cui si chiede l’annullamento;
- una dettagliata descrizione della fattispecie e ogni documentazione utile allo svolgimento della fase istruttoria da parte degli Uffici;
- i vizi dell’atto e le ragioni di fatto e di diritto, in modo chiaro ed esaustivo, per le quali si chiede l’annullamento;
- la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
Completano la corposa circolare, le parti 3 e 4 che contengono istruzioni per gli Uffici riguardanti lo svolgimento degli atti istruttori, l’adozione dei provvedimenti di accoglimento o di rifiuto nonché le responsabilità amministrativo-contabili previste dal comma 3 del citato articolo 10-quater.