Con Risposta a interpello 13 novembre 2024, n. 222, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'esclusione parziale da tassazione, di cui all'art. 88, comma 4-ter, TUIR, delle sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni dei debiti generate da un piano di risanamento attestato.
La fattispecie
Nel caso di specie, la società istante (con oggetto sociale l'assunzione diretta o indiretta, di partecipazioni, azionarie e non, in altre società o imprese, in Italia o all'estero, esclusa tale attività nei confronti del pubblico), in occasione dell'approvazione del bilancio 2021, dal quale sono emerse perdite superiori al capitale sociale, è stata messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2482-bis cod. civ. La società descrive nel dettaglio come dovrebbe avvenire la complessa procedura di liquidazione dell’attivo dell’impresa e il relativo piano di risanamento da realizzare in base all’art. 56 del D.Lgs. n. 14/2019, e fa presente che quest’ultimo porterebbe a una riduzione di debiti verso terzi e all'emersione di sopravvenienze attive.
Quindi, l’istante chiede se è possibile applicare, alle sopravvenienze realizzate con il risanamento, l’agevolazione prevista dall'art. 88, comma 4-ter, del TUIR, che disciplina le sopravvenienze attive derivanti, tra l'altro, dai piani attestati di risanamento disciplinati dall'art. 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), considerato che tali piani sono stati trasfusi nell'art. 56 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022).
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che disciplina i piani attestati di risanamento, persegue la stessa finalità dell’art. 67, terzo comma, let. d), della legge fallimentare, richiamato dall’art. 88, comma 4-ter, del TUIR. Entrambe le norme sono rivolte all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza che intende risanare la propria posizione debitoria per garantire la continuità aziendale.
Le Entrate evidenziano, nello specifico, che la principale differenza tra le due normative risiede nella compiutezza e dettaglio della disciplina:
- l’art. 67, terzo comma, lett. d), legge fallimentare fornisce una regolamentazione generale dei piani attestati di risanamento;
- l’art. 56 del Codice della crisi d’impresa introduce una disciplina più articolata, specificando i requisiti del piano – quali la situazione patrimoniale dell’impresa, le strategie di intervento, e i creditori coinvolti - e la necessità di un’attestazione da parte di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea però che, pur offrendo il D.Lgs. n. 14/2019 una disciplina più dettagliata rispetto all’art. 67 legge fallimentare, entrambe le normative perseguono lo stesso obiettivo, che è quello di supportare gli imprenditori in crisi mediante strumenti mirati al risanamento e al riequilibrio economico-finanziario
Entrambe le normative stabiliscono, inoltre, che i piani attestati “possono essere pubblicati nel registro delle imprese”, requisito indispensabile per accedere al beneficio fiscale previsto dall’art. 88 del TUIR.
Pertanto, l’Agenzia conclude affermando che, siccome il piano attestato disciplinato dall’art. 56 del Codice della crisi d’impresa persegue la stessa finalità del piano regolato dall’art. 67 della legge fallimentare, qualora il contribuente pubblichi il piano di risanamento nel registro delle imprese, le sopravvenienze attive derivanti dalla sua attuazione possono beneficiare della detassazione prevista dall’art. 88, comma 4-ter, del TUIR, per cui la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare il limite dell'80%, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'ACE e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilate.