Con Risposta a interpello 18 novembre 2024, n. 223, l’Agenzia delle Entrate interviene sulla tassazione applicabile, ai fini delle imposte indirette, alla corresponsione di somme dovute a titolo risarcitorio
La fattispecie
La questione controversa di specie fa riferimento a un contratto d’appalto, relativo a lavori di ristrutturazione e adeguamento a norma di alcuni edifici, sottoscritto tra l’istante e una società aggiudicataria.
Nel corso dell'esecuzione contrattuale, alcune circostanze impreviste e imprevedibili hanno portato la direzione lavori a sospendere le attività e le consegne parziali, decisione contestata dall’appaltatrice.
Nella controversia generata, sfociata in un procedimento giudiziario, le parti hanno stabilito di comune accordo una somma a titolo di risarcimento danni per il pregiudizio subito dall'appaltatrice in ragione della sospensione dei lavori (quantificato ex art. 160 D.P.R. n. 207/2010), formalizzandola mediante scrittura privata.
A tal fine, anche in considerazione della rilevanza della somma in questione, l’istante ha chiesto all’Amministrazione finanziaria chiarimenti sul trattamento IVA della somma risarcitoria.
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli importi in contestazione sono fuori campo IVA dal momento che non rappresentano un corrispettivo legato a prestazioni di servizi o cessioni di beni.
Infatti, in base all’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi da parte del cessionario o del committente non rientrano nel calcolo della base imponibile dell’IVA.
L’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce poi che la base imponibile “è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.”.
A riguardo la Corte di Giustizia UE (sentenza causa C-463/14 del 2015) ha chiarito che la prestazione è imponibile esclusivamente se tra il prestatore e il destinatario intercorre un rapporto giuridico che prevede uno scambio di prestazioni, in cui il compenso costituisce il controvalore. Sono quindi escluse dalla base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.
Già in precedenti documenti di prassi (v. Risoluzioni n. 73/E/2005 e n. 64/E/2024), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento assolvono a una funzione punitivo/risarcitoria ed è quindi fuori campo IVA.
Dopo aver fornito chiarimenti per l’IVA sulle somme dovute a titolo di risarcimento, le Entrate forniscono delucidazioni anche in merito all’applicazione dell’imposta di registro.
In particolare, la scrittura privata che determina la somma che l’appaltante deve corrispondere all’appaltatore a titolo di risarcimento del danno deve essere assoggettata al tribute di registro e sconta l’imposta proporzionale del 3%.
Nel caso delle scritture private si deve verificare se l’accordo è soggetto all’imposta di registro, prendendo in considerazione la natura transattiva dell’atto.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 29 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR), in relazione alle transazioni che non riguardano trasferimento di proprietà o costituzione di diritti reali “l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione.”
Pertanto, si deve applicare l’imposta dovuta per gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, secondo quanto previsto dall’art. 9 della Tariffa allegata al TUR.
Ne deriva, in definitive, che l’esclusione dall’IVA si applica solo a risarcimenti puri, senza corrispettivi, mentre gli atti patrimoniali sono soggetti all’imposta di registro.