Il Decreto Legge n. 155/2024 è stato convertito nella legge di conversione n. 189 del 9 dicembre 2024 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024.
Con la norma suddetta, entrano in vigore le novità riferite al concordato preventivo biennale relative all’esclusione dal concordato stesso in caso di modifica della compagine societaria e alla interruzione del concordato preventivo biennale, in caso di aumento del numero dei soci o associati, salvo il caso del decesso del socio o associato che abbia portato alla sua sostituzione con due o più eredi, mentre il ravvedimento speciale del Concordato Preventivo Biennale 2018-2022 viene esteso alle imprese con più attività che nei periodi di riferimento erano escluse dagli ISA.
Inoltre, si rende effettiva la proroga al 16 gennaio 2025 del secondo acconto Irpef 2024 per le persone fisiche titolari di partita Iva che abbiano maturato ricavi o compensi fino a 170.000 euro.
Scendiamo nel dettaglio delle singole novità previste dal decreto fiscale come convertito.
Novità relative al Concordato preventivo biennale
Rispetto al Concordato preventivo biennale, la legge di conversione, riprende esattamente quanto stabilito dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 167/2024, riaprendo i termini per l’adesione al CPB per il biennio 2024/2025.
Si tratta però di una opportunità dedicata esclusivamente ai soggetti ISA che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale.
Chi intende aderire al concordato preventivo biennale è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre 2024, dalla quale non deve emergere un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli indicati nella dichiarazione già esibita entro la data del 31 ottobre 2024 (articolo 7-bis);
La norma agisce, inoltre, sulle cause di esclusione dal CPB, stabilendo che si viene esclusi dal concordato preventivo biennale se cambia la compagine sociale, quindi nel caso di aumento del numero dei soci, circostanza che però non rileva se il cambiamento avviene nel caso di subentro di due o più eredi, qualora si sia verificato il decesso del socio o associato (articolo 7-quinquies).
Entra nel vivo il ravvedimento speciale riferito al Concordato Preventivo Biennale 2018-2022, che viene esteso alle imprese multiattività, le quali nei periodi di riferimento erano escluse dagli ISA.
In dettaglio, si stabilisce che possono accedere al CPB anche le imprese che hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19 oppure che hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; , o ancora che hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (articolo 7, comma 1, lettera a-bis)).
Semplificazioni per i soggetti trasparenti
Si interviene anche in materia di semplificazione del pagamento delle imposte sostitutive per i soggetti trasparenti, stabilendo, in particolare, che, con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati (articolo 7, comma 1 - lett. a) bis).
Novità anche sul fronte Bonus Natale e sul pagamento del secondo acconto IRPEF
Per il Bonus natalizio (articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024), che lo si rammenta, prevede un’indennità una tantum del valore di 1000 euro per alcune tipologie di lavoratori dipendenti, si consente di ottenerlo anche avendo un solo figlio a carico. Viene escluso quindi il criterio ulteriore del coniuge a carico, mentre rimangono salvi gli altri requisiti.
Qualora entrambi i coniugi posseggano i requisiti, il bonus potrà essere richiesto da uno solo dei due; l’istante dovrà indicare nella domanda il codice fiscale del coniuge (o convivente) (articolo 7 - ter).
Per quanto concerne il versamento del secondo acconto IRPEF, diventa effettiva la proroga al 16 gennaio 2025, pertanto le persone fisiche, titolari di partita IVA che abbiano dichiarato ricavi o compensi (o volume d’affari per titolari di redditi agrari) non superiori a 170000 euro, potranno effettuare il versamento posticipato entro il prossimo 16 gennaio in un’unica soluzione, oppure rateizzarlo in cinque rate mensili di pari importo (più interessi a partire dalla seconda rata), con decorrenza dal mese di gennaio e scadenza prevista ogni 16 di ciascun mese.
Restano esclusi i versamenti riferiti ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi INAIL (articolo 7-quater).
Tax credit ZES unica Mezzogiorno
Con riferimento al credito d’imposta riferito alle ZES del Mezzogiorno, la norma prevede, infine, la possibilità di riportare nella comunicazione integrativa (da presentarsi il 2 dicembre scorso) un ammontare di investimenti concretamente realizzati superiore a quello dichiarato nella comunicazione con cui il credito era stato prenotato, nell’istanza trasmessa dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (articolo 8).