Con la Risposta all’interpello 28 gennaio 2025, n. 16, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di fruire contemporaneamente del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, nonché degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, affermando che i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia, ossia il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati e gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.
L’interpello
Il caso in esame concerne un cittadino italiano, laureato in odontoiatria e protesi dentale, che, dopo un periodo di residenza e attività lavorativa in Spagna, ha deciso di rientrare in Italia per assumere un incarico accademico e avviare un'attività professionale.
Il contribuente chiede quindi se può usufruire contemporaneamente del “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” esclusivamente per l’attività di odontoiatra e degli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero” per l'attività di professore universitario.
In caso di risposta negativa, vuole sapere se potrà applicare a entrambe il “nuovo regime” considerato che il trasferimento della residenza anagrafica in Italia nel 2024 esclude l’applicazione del precedente “regime speciale per lavoratori impatriati” disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, che vietava il cumulo delle due agevolazioni.
Soluzione delle Entrate
Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate, sulla base della normativa vigente, chiarisce che:
- l'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, in vigore dal 29 dicembre 2023, ha introdotto il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, applicabile a coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Questo regime prevede una riduzione della base imponibile al 50% per redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomi fino a 600.000 euro annui, a condizione che il lavoratore rispetti determinati requisiti, tra cui l'impegno a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni e il non essere stato residente fiscale in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti al trasferimento (l'Agenzia ricorda che le disposizioni del regime abrogato tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza ''anagrafica'' nel territorio dello Stato italiano entro il 31 dicembre 2023);
- parallelamente, l'art. 44 del D.L. n. 78/2010 disciplina gli incentivi per il rientro di docenti e ricercatori residenti all'estero. Questo regime consente di escludere dal reddito imponibile il 90% degli emolumenti percepiti da coloro che, dopo aver svolto attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni, tornano a lavorare in Italia, acquisendo la residenza fiscale. L'agevolazione è prevista per un periodo massimo di cinque anni, con estensioni possibili in presenza di figli o acquisto di un immobile in Italia.
Sulla base del descritto quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, diversamente dal previgente regime speciale per lavoratori impatriati (ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, ora abrogato), non esiste più un divieto espresso di cumulo tra le due agevolazioni fiscali.
Pertanto, il contribuente potrà beneficiare contemporaneamente del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati per la sua attività di medico odontoiatra e degli incentivi per il rientro di ricercatori residenti all'estero per la sua attività accademica, a partire dal periodo d'imposta 2025 e fino ai limiti temporali previsti per ciascuna agevolazione.