L’obbligo di comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), con decorrenza 1°gennaio 2025, si estende anche agli amministratori delle società.
A prevederlo è l’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), con cui il legislatore è intervenuto, modificando l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. A tale articolo, infatti, è stata aggiunta la seguente frase: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria ».
Il nuovo articolo 5 comma 1 della legge n. 221/2012, dunque, ad oggi recita così: “L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.
Nella relazione illustrativa alla legge di bilancio si legge che la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione. In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, agevolando l'integrazione nel sistema digitale nazionale.
La formulazione della disposizione appare alquanto generica, tanto da ritenere che, trattandosi di prima applicazione della norma, siano necessari interventi di chiarimento da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.
Nel frattempo, le Camere di Commercio si sono prodigate a fornire indicazioni su come procedere.
Così, ad esempio, la Camera di Commercio di Milano ha formulato una interpretazione particolarmente restrittiva del rinnovato articolo 5, ritenendo obbligatoria per le società di nuova costituzione la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025.
Quindi, a partire dal 1° gennaio 2025, le domande di iscrizione relative a
- nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;
- atto costitutivo di società di persone
dovranno riportare il domicilio digitale degli amministratori, pena la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.
Qualche dubbio, però resta. Così, ad esempio, a chi spetta procedere? All’amministratore o alla società? E se un soggetto amministra più società?
Anche la Camera di Commercio, nel suo comunicato, si riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle prossime indicazioni del Ministero delle imprese e del Made in Italy.