Il principio contabile “OIC 34 - Ricavi” emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), come è noto, illustra i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Di recente l’OIC ha fornito, in merito a tale principio, un interessante chiarimento riguardante la contabilizzazione dei titoli di legittimazione per un servizio sostitutivo di mensa, comunemente chiamati buoni pasto.
Il chiarimento fornito è scaturito da una specifica richiesta fatta da una società che emette buoni pasto. Nella fattispecie sottoposta all’OIC è stato precisato che i buoni pasto sono forniti dalla società emittente ai datori di lavoro che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa; pertanto l’emittente non ha sostanzialmente alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l’esercizio convenzionato somministra al dipendente. Operativamente, a fronte dell’utilizzo da parte del dipendente del buono pasto, gli esercizi convenzionati incassano il corrispettivo per la somministrazione di alimenti al netto di uno sconto incondizionato preventivamente negoziato tra l’emittente e l’esercizio convenzionato, da applicarsi al valore facciale del buono pasto.
Ciò premesso, è stato chiesto all’OIC di chiarire se la società emittente debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata.
Il chiarimento fornito si basa sui paragrafi A5-A7 dell’Appendice A che costituisce parte integrante del principio OIC 34 e che illustra il trattamento contabile di alcune specifiche transazioni che coinvolgono la voce Ricavi.
Alla luce del paragrafo A.5 del principio OIC 34, l’emittente deve valutare, preliminarmente, se sta agendo per conto proprio o per conto di un soggetto terzo, prendendo in considerazione tutti gli elementi contrattuali.
In conformità a quanto previsto dal paragrafo A.6, gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio sono i seguenti:
- la società ha la responsabilità di fornire i beni o i servizi al cliente;
- la società ha il rischio di magazzino inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore; e
- la società ha il potere discrezionale di decidere il prezzo dei beni o dei servizi
Nella fattispecie prospettata, l’oggetto della fornitura è rappresentato dal servizio sostitutivo di mensa che sarà fruito dal dipendente presso l’esercizio convenzionato. Pertanto l’emittente:
- non è sostanzialmente responsabile per la somministrazione del pasto al dipendente, la cui responsabilità è dell’esercente;
- non ha il rischio magazzino, in quanto il costo dei pasti invenduti è sostenuto dall’esercente; e
- non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto al pubblico, da applicarsi a fronte dell’utilizzo del buono pasto da parte del dipendente, che è stabilito dall’esercente.
Quindi la società emittente agisce per conto di un soggetto terzo e pertanto in base al paragrafo A.7 deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati per dare evidenza del valore della commissione ricevuta.
Operativamente, la società emittente, sulla base dei diritti ed obblighi derivanti dai contratti stipulati con gli esercizi convenzionati, deve valutare il momento di iscrizione del ricavo sulla base del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici ai sensi del paragrafo 23 del citato principio OIC 34, il quale espressamente prevede che: “Per le unità elementari di contabilizzazione che rappresentano la vendita di beni, i ricavi sono rilevati quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita; e
b) l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile”.
Poiché il chiarimento interviene nella fase di prima applicazione dell’OIC 34, gli eventuali effetti devono essere contabilizzati come cambiamenti di principi contabili, in conformità a quanto previsto dai successivi paragrafi 44 e 45.
Questi ultimi paragrafi, testualmente, prevedono che:
“Eventuali effetti derivanti dall’applicazione del presente principio contabile sono rilevati secondo le previsioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” per i cambiamenti di principi contabili. In tal caso, la società può decidere di non rettificare i dati comparativi e rettificare il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso.
È inoltre consentita l’applicazione prospettica. In tal caso, le disposizioni del presente principio si applicano solo ai contratti di vendita che vengono stipulati a partire dall’inizio del primo esercizio di applicazione del presente principio contabile”.
Al riguardo ricordiamo che il principio OIC 34 si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.