Con l’accr 17 febbraio 2025, per i dipendenti del Settore Metalmeccanici (Artigianato) sono previste importanti novità sul preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il 17 febbraio 2025, Roma, tra le Organizzazioni Datoriali
- Confartigianato Autoriparazione;
- Confartigianato Metalmeccanica di produzione;
- Confartigianato Impianti;
- Confartigianato Orafi;
- Confartigianato Odontotecnici;
- Confartigianato Restauro;
- Cna Produzione;
- Cna Installazione e Impianti;
- Cna Servizi alla Comunità/Autoriparatori;
- Cna Artistico e Tradizionale;
- Cna Benessere e Sanità Sno;
- Casartigiani;
- Claai;
e
le OO.SS. dei lavoratori
- Fiom - Cgil;
- Fim - Cisl;
- Uilm - Uil;
si è convenuto di dar vita ad un accordo integrativo dell'Accordo di Rinnovo del 19 novembre 2024.
L’art. 66 dell’accordo in esame prevede una “nuova” disciplina del preavviso di licenziamento e dimissioni per il Settore dei Metalmeccanici (Artigianato). Nello specifico, il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- 5° e 6° livello con anzianità fino a 5 anni: 20 giorni di calendario;
- 3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario;
- 5° e 6° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 25 giorni di calendario;
- 3° e 4° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 30 giorni di calendario;
- 5° e 6° livello con anzianità oltre i 10 anni: 30 giorni di calendario;
- 3° e 4° livello con anzianità oltre i 10 anni: 35 giorni di calendario.
Per i lavoratori inquadrati nel livello 2 bis (seconda categoria bis) trovano applicazione i medesimi periodi di preavviso previsti per i lavoratori inquadrati nella terza e quarta categoria.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.