Con la Risposta a interpello 8 aprile 2025, n. 91, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare ai contributi erogati dai Comuni, nell’ambito di programmi regionali, a favore dei locatori che abbiano accettato di ridurre i canoni di locazione in essere
La fattispecie
Nel caso di specie, l’istante, comproprietario ai figli di un immobile locato con contratto a canone concordato, intende aderire a un programma regionale che prevede l’erogazione di un contributo, da parte del Comune, quale compensazione per la riduzione del canone di locazione, purché questa sia almeno pari al 20% dell’importo originario. L’immobile è oggetto di opzione per il regime della cedolare secca, con aliquota ridotta al 10%.
L'istante ha assoggettato il canone di locazione alla cd. cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, e chiede se tale regime possa essere applicato anche al contributo erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone dovuto dal conduttore. In caso affermativo, chiede quali siano le modalità di compilazione del modello 730 per poter applicare il regime della cedolare secca con aliquota ridotta del 10%.
Soluzione delle Entrate
Nel fornire al propria soluzione operativa, l’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio regionale che abbiano rinegoziato il contratto di locazione, secondo determinati criteri. Sono, invece, beneficiari indiretti i conduttori di alloggi situati nel territorio regionale.
Per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda è previsto, tra l’altro, che venga stipulato un atto di rinegoziazione tra le parti e che lo stesso sia sottoposto alla registrazione.
La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a 800,00 euro.
L’Agenzia Entrate osserva poi che, con riferimento alla determinazione del reddito dei fabbricati, l’art. 37 del TUIR prevede al comma 1 che «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta».
In alternativa alle regole di tassazione ordinaria, inoltre, è possibile applicare il regime sostitutivo della cedolare secca al ricorrere dei requisiti previsti.
Si precisa che tale regime, con aliquota ridotta, si applica con riferimento ai contratti di locazione di unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni individuati ad alta tensione abitativa, stipulati a ”canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.
L’art. 6, comma 2, del TUIR prevede che i proventi sostitutivi di redditi conservano la stessa natura fiscale del reddito sostituito.
Qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.
Nel caso di specie, considerato che il contributo viene erogato dal Comune, a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del canone del percipiente, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell’art. 36 del TUIR da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo art. 37.
Per applicare il regime della cedolare secca con aliquota ridotta del 10%, il richiedente deve seguire alcune indicazioni per la compilazione del modello 730:
- nella Sezione I del Quadro B, il canone percepito (comprensivo della quota erogata dal Comune);
- barrare la casella della colonna 11 (Cedolare secca);
- inserire il codice 8 nella colonna 2 (Utilizzo) per beneficiare dell’aliquota ridotta.
Nel modello Redditi PF, le istruzioni sono analoghe, con la compilazione del rigo RB valorizzando il campo 6 “Canone di locazione”.