Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali è disponibile il servizio per effettuare segnalazioni di chiamate indesiderate.
Ai sensi dell’articolo 130 comma 3 quater del Codice Privacy, all’Autorità sono state infatti assegnate funzioni di vigilanza sul Registro delle Opposizioni, reso operativo dal Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2022, n. 26 - Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
Chiunque, quindi, nonostante l’iscrizione al Registro e sebbene si sia rivolto al titolare del trattamento (o responsabile del trattamento, come il call center, l’agente o il fornitore di servizi che agisce per conto del titolare del trattamento) per denunciare la propria opposizione al telemarketing, continui a ricevere chiamate indesiderate di natura promozionale, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, segnalando l’accaduto.
La segnalazione viene resa ai sensi dell’articolo 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), compilando un modulo online, al quale si accede dal sito istituzionale del Garante, alla pagina dedicata, tramite Spid, Cie o identità digitale eIDAS; è altresì possibile inviare la segnalazione senza autenticarsi, ma solo compilando il modulo.
Occorre fornire all’Autorità Garante i propri dati personali, compreso Codice Fiscale e indirizzo email o pec; il sistema poi procede indirizzando, l’utente alla pagina successiva, dove provvederà a descrivere quanto è accaduto, per poi procedere all’invio.
La segnalazione ha ad oggetto la ricezione di chiamate promozionali effettuate con sistemi automatizzati (voce preregistrata) o con l’intervento di un operatore e deve riguardare un solo titolare (il soggetto nel cui interesse è effettuata la promozione), sebbene possono essere inserite segnalazioni relative a più chiamate (purché riferite sempre allo stesso titolare).
La segnalazione può riferirsi anche alla ricezione di "telefonate mute", ovvero chiamate effettuate per finalità commerciali, nelle quali la persona contattata, dopo aver aperto la comunicazione, viene collegata ad una sorta di rumore ambientale (il cosiddetto "comfort noise") che può consistere, ad esempio, in voci di sottofondo, squilli di telefono, mormorio.
Il Garante raccomanda di essere precisi nell’inserimento dei dati, per consentire all’Autorità di rispondere ad eventuali segnalazioni comuni che possono essere trattate in maniera aggregata, dato il numero elevatissimo di segnalazioni, tenendo presente che le false dichiarazioni all’Autorità hanno conseguenze di carattere penale.
Il sistema non consente di inserire segnalazioni generiche del tutto prive di elementi dettagliati (quali ad esempio: l’utenza interessata, l’oggetto/ la descrizione della promozione, la data e l’ora di ricezione delle telefonate, il numero chiamante, il titolare del trattamento, ecc.).
L’autorità non esamina le segnalazioni aventi ad oggetto telefonate non riconducibili ad attività promozionali o riferite a questioni che non riguardano la protezione dei dati personali.
Si ricorda, infine, che la segnalazione non necessariamente comporta un intervento specifico del Garante che conduce ad un provvedimento sanzionatorio, ma ha solo l’obiettivo di sollecitare una verifica e che segnalazioni con contenuto analogo potranno essere trattate in maniera unitaria.
Dopo aver compilato il modulo online ed inoltrato la segnalazione, l’utente riceverà una email di conferma automatica contenente informazioni introduttive sul fenomeno segnalato e sui rimedi attivabili; alla email di conferma dell’invio, potrebbero, pertanto, non seguire successive comunicazioni da parte del Garante.