- degli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- dell’art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542;
- dell’art. 8 della L. 15 dicembre 2011, n. 217;
- degli artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100;
- del D.Dirig. 30 marzo 1998;
- del D.M. 31 marzo 2000;
- del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 marzo 2017, n. 59279;
scade il termine per i contribuenti IVA che:
- hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28;
- intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi);
per procedere alla presentazione del modello IVA TR, che necessariamente si deve riferire solamente al credito maturato nel corso del precedente trimestre solare (mesi di gennaio, febbraio e marzo).
Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare, tra l’altro, che, come regola, senza pretesa di completezza, il credito infrannuale può essere richiesto a rimborso:
- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. In pratica, soggetti interessati sono coloro che hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, operazioni soggette ad IVA la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta di entità inferiore a quella media degli acquisti e delle importazioni, tenendo presente che nel conteggio devono essere incluse tutte le operazioni registrate, mentre devono essere esclusi gli acquisti e cessioni di beni ammortizzabili. Al riguardo, come chiarito dalla Circ. dell’Agenzia delle entrate n. 37/E del 29 dicembre 2006 si devono considerare “ad aliquota zero” sia le operazioni attive effettuate dalle imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il “reverse charge”, sia le altre ipotesi di applicazione del “reverse charge”, tra le quali rientrano anche le nuove fattispecie dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici. Inoltre, anche le operazioni assoggettate allo split payment sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in relazione al requisito dell’aliquota media (nei limiti proporzionali);
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del decreto IVA) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate, tenendo presente, in merito, che tra le “operazioni effettuate” devono essere conteggiate anche le operazioni non soggette ad IVA (artt. da 7 a 7-septies) per le quali è obbligatorio emettere fattura, in quanto assumono rilevanza ai fini della determinazione del volume d’affari;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili del trimestre, con riferimento alla sola IVA relativa a tali acquisti e tenendo in considerazione che non consentono il diritto al rimborso dell’IVA sulla base di tale requisito l’acquisizione sia di beni in leasing non essendo annoverato tra i beni dell’utilizzatore, sia di fabbricato (strumentale) in relazione all’area di sedime;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del decreto IVA) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
tenendo presente che:
- coloro che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), hanno optato per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo il regime previsto dall’art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 (secondo mese precedente) sono tenuti a determinare l’eccedenza IVA rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e quella detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo;
- se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di € 5.000,00 annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di rispettare l’operatività prevista dalle vigenti disposizione normative. Inoltre, per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel);
- l’ammontare del credito IVA di cui è possibile richiedere il rimborso e/o la compensazione deve essere determinato esclusivamente con riferimento alle operazioni “effettuate” nel trimestre (art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e, pertanto, in relazione alla consegna/spedizione, per le cessioni di beni e/o al pagamento, per le prestazioni di servizio (salvo il caso di emissione anticipata della fattura).