I sostituti di imposta che, nel corso dell’anno solare precedente, hanno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a € 1.032,91, devono procedere, ai sensi:
- dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445;
- della Circ. 2 novembre 1998, n. 165/E;
a eseguire, in luogo degli ordinari versamenti mensili, il pagamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d’imposta, entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, mediante versamento – direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati – utilizzando il modello F24 e specificando l’appropriato codice tributo, tenendo presente che nell’ipotesi di omesso o di insufficiente adempimento, in assenza anche del ravvedimento operoso sprint, breve, intermedio o lungo, si rende operativa la sanzione amministrativa nella misura pari al 30% dell’ammontare non corrisposto.