Sfera di applicazione del CCNL
Il presente CCNL regola i rapporti tra i lavoratori dipendenti e le aziende grafiche ed affini, le aziende editoriali, le aziende cartotecniche, della produzione e trasformazione della carta e del cartone, le aziende del settore informatico e dei servizi innovativi e le aziende del settore fotolaboratori per conto terzi.
Rientrano pertanto nella sfera di applicazione del presente CCNL le attività di seguito specificate.
Settore grafico ed affine e settore editoriale
- La progettazione grafica;
- l’insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato per prodotto finito;
- le operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
- la stampa con tutti i procedimenti (offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale);
- l’allestimento degli stampati;
- la legatoria;
- l’editoria di libri;
- l’editoria di periodici;
- l’editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
- l’editoria elettronica e multimediale;
- gli studi grafici e i servizi alla comunicazione;
- la stampa digitale;
- la gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su internet;
- i progettisti e documentaristi;
- estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l’apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Settore cartario-cartotecnico
- Le attività cartotecniche propriamente dette (buste, registri, quaderni, raccoglitori, piatti e bicchieri di carta, articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, etc.);
- le attività di fabbricazione di:
- sacchi e sacchetti;
- astucci;
- scatole;
- imballaggi flessibili in genere di carta e cartone anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, etc.;
- carte da parati;
- carte patinate gommate paraffinate;
- carte sensibili;
- carte e cartoni ondulati;
Settore informatico e dei servizi innovativi
- I servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware;
- la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, WEB ed affini);
- l’assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. Rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici;
- i servizi innovativi rientranti nell’ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità ed affini), fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali. Per l’applicazione del presente contratto a tali attività, nell’ambito del settore servizi innovativi, si farà riferimento alla relativa classificazione ISTAT che si riporta in Allegato 15;
- le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center;
- la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico;
- i servizi tecnologici e di assistenza, di consulenza e gestionali.
Settore fotolaboratori per conto terzi
A tale contratto aderisce anche l’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana).
Flex benefits - Art. 10bis
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato di cui all’art. 9 e l’Elemento di garanzia retributiva (art. 10) vengono sostituiti da flex benefits per un importo di euro 258,00 che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al primo gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno sei mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio/31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo dal 1° gennaio/31 dicembre.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o di altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimenti previsti nel presente articolo.
A livello aziendale si terrà conto delle esigenze dei lavoratori della propria organizzazione e del rapporto con il territorio per individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e famigliare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di dicembre 2019 le parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.
Le parti al fine di facilitare l’applicazione della normativa in oggetto hanno riportato nell’allegato un elenco di strumenti di welfare utilizzabili sulla base della normativa vigente.
Orario di lavoro - Art. 35
a) Giornalieri e due turni (norma comune a tutti i settori)
Le Parti, avvalendosi della facoltà loro concessa dalle norme di legge in materia di riferire l’orario normale di lavoro alla durata media della prestazione lavorativa in periodi plurisettimanali e comunque non superiori all’anno, concordano che l’orario normale di lavoro viene definito in n. 39 ore medie settimanali, in cui vengono assorbite tutte le riduzioni dell’orario di lavoro previste dai precedenti CCNL.
Vengono riconosciute con la sottoscrizione della presente ipotesi n. 16 ore di riduzione dell’orario di lavoro nella misura di 8 ore, su base annua, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e ulteriori 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 2020. In aggiunta a quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vengono riconosciute nella misura di 32 ore su base annua i riposi retribuiti a fronte delle festività abolite dalla legge n. 54/1977 e successive modificazioni.
b) Flessibilità (picchi e/o flessi produttivi)
Al fine di rendere concreto l’adeguamento delle capacità aziendali alle esigenze dell’andamento produttivo ed, altresì, all’andamento del mercato sulla scorta delle previsioni di mercato, l’azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni o singoli lavoratori, alla flessibilità settimanale dell’orario normale di lavoro adottando orari fino a 48 ore settimanali e provvedendo a correlativi periodi di minor prestazione, con verifica trimestrale, stabilendone periodi e quantità.
Fermo restando che nel periodo in cui opera la flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri previsti per la normale mensilizzazione, con la prima retribuzione utile al termine dello stesso periodo, verranno operati gli eventuali conguagli in più e/o in meno a regime normale in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore.
La modalità di distribuzione settimanale della flessibilità per il periodo considerato nelle singole giornate e/o al sabato, formerà oggetto di esame congiunto tra Direzione e R.S.U.
In caso di flessibilità negativa, in presenza della cessazione del rapporto di lavoro che non consenta il recupero dei crediti di prestazione lavorativa maturati, si procederà alle compensazioni del periodo di flesso con eventuali quote individuali di ferie maturate e non godute, con le ore di riposo a titolo ex festività e R.O.L. maturate e non godute, fino a concorrenza del credito esistente.
5. Flessibilità su base volontaria.
Nel caso di richiesta del lavoratore di brevi periodi di assenza, non superiore alle 4 ore giornaliere, potranno essere adottati, fermo restando il rispetto delle esigenze tecnico/organizzative, regimi di flessibilità di breve periodo che comportino il recupero delle ore di assenza entro e non oltre le due settimane successive a quella in cui si è verificata l’assenza stessa. Tali regimi di flessibilità volontaria non comporteranno il riconoscimento di alcuna maggiorazione. In riferimento all’art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che i limiti previsti per il riposo giornaliero dall’art. 7 e per le pause dall’art. 8 del medesimo decreto, potranno essere derogati in caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, comma 2, del suddetto decreto. La condizione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause, concordato o di fatto, di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti. L’attuazione dei regimi di orario come sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati. Ai soli fini contrattuali per le prestazioni in regime di flessibilità di cui al precedente punto 4) oltre l’orario settimanale ed entro i limiti di 48 ore di prestazione verrà corrisposta la sola maggiorazione del 9,62% fino alla data del 31 dicembre 2018; dal 1° gennaio 2019 la predetta maggiorazione sarà del 9,50%.
c) Norme particolari per il settore grafico-editoriale
L’orario di lavoro può articolarsi anche in turni avvicendati nel rispetto delle seguenti modalità:
- primo e secondo turno: 38 ore e 30 minuti settimanali fino al 31 dicembre 2018; 39 ore settimanali dal 1° gennaio 2019;
- terzo turno: 36 ore settimanali per quanto attiene alla prestazione, specificatamente prestata in tale turno.
In ogni caso, ai turnisti di cui sopra sarà corrisposta una maggiorazione del 6% al primo e secondo turno sul salario o stipendio contrattuale (valore base, indennità di contingenza di cui all’art. 107 - Nomenclatura) con esclusione del primo turno con interruzione meridiana.
La maggiorazione dovuta per il terzo turno è pari al 24% da calcolarsi sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all’art. 107 - Nomenclatura.
Le maggiorazioni sopra indicate vengono assorbite sino a concorrenza dai trattamenti di maggior favore esistenti a livello aziendale.
Qualora l’articolazione dei tre turni giornalieri sia tale da consentire l’utilizzo degli impianti 24 ore per l’intero orario settimanale, ai lavoratori turnisti effettuanti tali regimi di orario e ai quali non si applica la Parte Nona – Norme speciali per la stampa dei periodici – del presente CCNL, vengono riconosciute n. 26 ore e 40 minuti di riduzione dell’orario di lavoro su base annua.
Qualora la turnazione su 24 ore venisse effettuata per un periodo inferiore all’anno, la suddetta riduzione dell’orario di lavoro verrà proporzionalmente ridotta.
Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle 7 e terminare dopo le 24.
Qualora il secondo turno termini dopo le 23 e non oltre le 24 sarà corrisposta una maggiorazione del 24% limitatamente all’ora compresa tra le 23 e le 24.
A livello aziendale le parti potranno anticipare l’inizio del 1° turno alle ore 6, fermo restando che in tale caso la maggiorazione di cui al precedente comma verrà corrisposta per l’ora compresa tra le 22 e le 23.
Norma particolare per il settore informatico e servizi innovativi (area tecnica) - lavoro domenicale e festivo.
In caso di calendari lavorativi che dovessero interessare la giornata della domenica e/o del festivo, le parti a livello aziendale definiranno le modalità, comprensive del recupero per il riposo compensativo, per la giornata della domenica e/o del festivo.
Per le prestazioni rese nella giornata della domenica e/o del festivo con riposo compensativo viene riconosciuta una maggiorazione pari al 30%.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore già esistenti a livello aziendale.
Lavoro notturno per il settore cartario-cartotecnico
Fermo restando quanto definito per i lavoratori al precedente punto orario di lavoro, i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiranno di ulteriori riposi aggiuntivi retribuiti nella misura di n. 32 ore annue.
d) Cicli continui (7 x 7)
Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL 1° luglio 1997-30 giugno 2001 (art. 10 bis, Parte prima, Norme generali) per il settore cartario-cartotecnico, le medesime disposizioni devono intendersi qui integralmente riportate.
e) Calendario annuo
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione ed ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali, tra la Direzione e le R.S.U. verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, i riposi retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge n. 54/1977 e successive modifiche. Per il personale turnista potranno essere adottati schemi flessibili di turnazione finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse secondo le peculiari esigenze produttive.
Inoltre, nel rispetto della calendarizzazione, per consentire la piena funzionalità della struttura tecnico-organizzativa-produttiva, l’azienda potrà, segnatamente per i casi di malattia ed infortunio, ricorrere alla mobilità interna. Le modalità di attuazione verranno concordate tra Direzione Aziendale ed R.S.U. In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi, anche di organico, connessi con l’effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente articolo, concordando le relative soluzioni, fermo restando che tali riposi dovranno essere effettivamente goduti e non monetizzati. I riposi anzidetti assorbono fino a concorrenza analoghi trattamenti adottati in sede aziendale o mediante concessione di riposi retribuiti o mediante riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione. In quest’ultimo caso, quindi, la riduzione dell’orario attuata in sede aziendale esclude la concessione di riposi fino a compensazione delle sopra indicate misure.
I riposi e i permessi retribuiti di cui al presente articolo, nonché il minor orario previsto per i turnisti del ciclo continuo, non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti derivanti da future eventuali norme di legge o accordi a carattere generale. L’attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Maggiorazioni - Art. 36
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo vengono confermate le maggiorazioni sulla retribuzione oraria di cui al CCNL 1° gennaio 1996-31 dicembre 1999 per i lavoratori del settore grafico-editoriale secondo la seguente tabella:
Settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi |
||
Tipologia di maggiorazione |
Maggiorazione in vigore fino alla data del 31 dicembre 2018 |
Tabella in vigore dal 1° gennaio 2019 |
Flessibilità |
9,62% |
9,76% |
Discontinui notturno |
14,40% |
14,61% |
Turni diurni |
6% |
6,09% |
Turni notturni |
24% |
24,36% |
Lavoro notturno |
54% |
54,81% |
Lavoro domenicale e/o festivo |
54% |
54,81% |
Lavoro domenicale e/o festivo con riposo compensativo per il settore informatico e servizi innovativi (area tecnica) |
30% |
30,45% |
Maggiorazioni straordinario feriale |
30% |
30,45% |
Maggiorazione straordinario notturno e festivo |
54% |
54,81% |
Maggiorazioni straordinario non collegato con normale orario lavoro: |
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|
a) se diurno, con minimo di due ore di retribuzione |
30% |
30,45% |
b) se notturno, con minimo di tre ore di retribuzione |
60% |
60,90% |
Maggiorazioni straordinario notturno e festivo per i lavoratori addetti a turno notturno: |
|
|
a) lavoro notturno |
60% |
60,90% |
b) lavoro festivo |
60% |
60,90% |
Gratifica natalizia: operai - Art. 64
La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti è stabilita, fino al 31 dicembre 2018, nella misura di 192 ore e 30 minuti di retribuzione e dal relativo importo non dovrà essere effettuata alcuna detrazione di quanto corrisposto dall’INPS o dall’INAIL per i casi di malattia o d’infortunio sul lavoro.
Dal 1° gennaio 2019 la gratifica natalizia è fissata, con le stesse modalità, nella misura di 169 ore.
Il pagamento avverrà di norma entro la vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente CCNL, nonché i periodi di assenza per regolari permessi quando siano complessivamente di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Per le sospensioni di lavoro valgono le norme di legge in materia.
Ferie: impiegati - Art. 69
Per ogni anno di servizio l’impiegato ha diritto ad un periodo di riposo, con decorrenza della normale retribuzione, così fissato:
- settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi: 173 ore e 15 minuti;
- settore cartario-cartotecnico:
Dal 1° gennaio 2019 |
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Fino a 10 anni di anzianità di servizio |
oltre 10 anni e fino a 15 anni di anzianità di servizio |
oltre i 15 anni di anzianità di servizio |
168 ore e 38 minuti |
175 ore e 39 minuti |
195 ore |
Tredicesima mensilità: impiegati - Art. 72
L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari a 30/26 della normale retribuzione mensile percepita dall’impiegato.
Dal 1° gennaio 2019 la tredicesima mensilità è fissata nella normale retribuzione mensile percepita.
La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente entro la vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, l’impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ma mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia ed infortunio, nei limiti della conservazione al posto, nonché per gravidanza e puerperio, nei limiti dell’assenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 151/2001, ed i periodi di assenza per regolari permessi saranno utilmente computati ai fini della tredicesima mensilità.
Inquadramento professionale - Art. 89
Classificazione AREA TECNICA
Classificazione valida fino alla data del 31 dicembre 2018 |
Nuova classificazione a decorrere dal 1° gennaio 2019 |
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6 livelli |
Inquad. prof. |
9 livelli |
Inquadramento professionale UNIMATICA |
Q |
Lavoratori che, dipendendo unicamente dalla direzione aziendale, in autonomia partecipano stabilmente e fattivamente alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, alla gestione delle risorse. |
Q |
Lavoratori che, dipendendo unicamente dalla direzione aziendale, in autonomia partecipano stabilmente e fattivamente alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, alla gestione delle risorse. |
1 |
---- |
---- |
---- |
2 |
Lavoratori cui sono affidate funzioni direttive che comportano la responsabilità, con o senza poteri di coordinamento, ed il controllo di settori dell'attività aziendale o, comunque, di importanti funzioni della stessa, con ampia discrezionalità di giudizio, e di poteri, che sono, comunque, definiti dalla direzione aziendale, nonché lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello che operano individualmente ed autonomamente su obiettivi e/o progetti indicati dall’azienda. |
2 |
Lavoratori cui sono affidate funzioni direttive che comportano la responsabilità, con o senza poteri di coordinamento, ed il controllo di settori dell'attività aziendale o, comunque, di importanti funzioni della stessa, con ampia discrezionalità di giudizio, e di poteri, che sono, comunque, definiti dalla direzione aziendale, nonché lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello che operano individualmente ed autonomamente su obiettivi e/o progetti indicati dall’azienda. |
3 |
.... |
.... |
.... |
4 |
Lavoratori che, con autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono mansioni che, pur senza essere necessariamente di coordinamento, richiedono competenze professionali di rilievo ed una significativa esperienza, già acquisita, nell'esercizio delle funzioni stesse. |
4 |
Lavoratori che, con autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono mansioni che, pur senza essere necessariamente di coordinamento, richiedono competenze professionali di rilievo ed una significativa esperienza, già acquisita, nell'esercizio delle funzioni stesse. |
--- |
---- |
5 |
Lavoratori che esplichino funzioni che presuppongono l'acquisizione del richiesto grado di specializzazione. Controllano il lavoro ordinario di altri, prendendosi delle responsabilità per la valutazione ed il miglioramento delle attività di studio o di lavoro. |
6 |
Lavoratori impegnati in lavori qualificati che richiedono specifica preparazione professionale e una particolare formazione. |
6 |
Lavoratori impegnati in lavori qualificati che richiedono specifica preparazione professionale e una particolare formazione. Completa, specializzata, pratica e teorica conoscenza in un campo di lavoro o di studio ed una consapevolezza dei confini di tale conoscenza, perizia in un ampio spettro di abilità intellettuali e pratiche nello sviluppare soluzioni creative per problemi difficili, gestione e supervisione in contesti dove esiste un cambiamento imprevedibile, rivedendo e sviluppando le prestazioni proprie e degli altri. |
7 |
Lavoratori in possesso di nozioni di base relative all'area di attività. |
7 |
Lavoratori in possesso di conoscenze specifiche relative all'area di attività. Esperienze in una gamma di competenze teoriche e pratiche nel generare soluzioni per specifici problemi in un campo di lavoro o di studio. Auto-gestione all'interno di linee guida in contesti di studio o di lavoro che sono normalmente prevedibili ma che sono soggetti a cambiamenti. |
8 |
Lavoratori senza specifica esperienza, o provenienti dall'apprendistato, per la durata di 12 mesi. |
8 |
Lavoratori senza specifica esperienza, o provenienti dall'apprendistato della durata di almeno 24 mesi. Capaci di applicare conoscenze e abilità per risolvere problemi lineari; responsabili delle proprie azioni, operando in un ambiente stabile in attività di supporto e servizio. |
9 |
Lavoratori che svolgono mansioni per le quali è richiesta una generica preparazione ed esperienza |
9 |
Lavoratori che sono in possesso di qualificazione e conoscenza di base, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono particolare preparazione, esperienza o pratica. La permanenza a questo livello dei lavoratori in apprendistato viene fissata in 18 mesi. Trascorso tale periodo, lavoratori saranno inquadrati automaticamente al livello 8. |
10 |
|
10 |
Lavoratori con formazione professionale che presuppone l'acquisizione, in ogni modo, dei richiesti gradi di qualificazione. Impiegati addetti ai servizi amministrativi che svolgono mansioni per le quali è richiesta una adeguata preparazione o corrispondente esperienza comunque acquisita. La permanenza a questo livello dei lavoratori viene fissata in 24 mesi, ridotta a 18 per quelli in apprendistato. Trascorso tale periodo, 1 lavoratori saranno inquadrati automaticamente al livello 9. |
Quota oraria - Art. 105
Per il computo della retribuzione normale oraria, si dividerà la retribuzione mensile per 166,5 fino alla data del 31 dicembre 2018; dal 1° gennaio 2019 si dividerà per 169.
Per la determinazione della retribuzione oraria, collegata al turno notturno del settore grafico (36 ore), il divisore orario è fissato in 156.
Minimi retributivi - Art. 108
Settori Grafico-Editoriale, Informatico-Servizi Innovativi |
||
LIV. |
PAR. |
01.01.2019 |
Q |
248 |
1.931,05 |
1 |
247 |
1.923,37 |
2 |
209 |
1.625,14 |
3 |
195 |
1.516,88 |
4 |
182 |
1.418,93 |
5 |
169 |
1.317,30 |
6 |
156 |
1.216,20 |
7 |
133 |
1.055,56 |
8 |
125 |
971,84 |
9 |
114 |
886,24 |
10 |
100 |
777,88 |