Rettifica detrazione Iva ex art. 19 bis 2 DPR 633/72
L'art. 19 bis2 del DPR 633/72 prevede che la rettifica venga eseguita:
- sui beni ammortizzabili, siano essi materiali o immateriali, se al 31/12/2018 non sono ancora trascorsi 5 anni dall’acquisto del bene;
- sui beni immobili, se al 31/12/2018 non è ancora trascorso un decennio dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi.
Il comma 5 stabilisce che non vengono considerati ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%; per queste categorie non si deve, dunque, procedere con la rettifica dell'Iva detratta.
Modalità di calcolo della rettifica Iva
Per i beni ammortizzabili la rettifica è "calcolata con riferimento a tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio". Il comma 8 dell'art. 19 bis2 prevede che per i beni immobili il periodo di rettifica è definito non in 5 anni, ma bensì in 10 anni decorrenti dalla data di acquisto o di ultimazione.
Il codice tributo da utilizzare è il seguente:
- 6099: saldo iva annuale