Termine ultimo per la presentazione della comunicazione.
L'art. 10 del Dl 34/2019 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e per la riduzione del rischio sismico (artt. 14 e 16 Dl 63/2013).
Viene consentito ai soggetti beneficiari di optare, in alternativa all'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, erogato sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione mediante modello F24.
E' facoltà del fornitore stesso di non utilizzare il credito in compensazione ma di decidere di effettuare una nuova cessione al un soggetto terzo, con esclusione della possibilità di effettuare ulteriori cessioni. Viene, però, esclusa, qualunque cessione nei confronti degli istituti di credito o ad intermediari finanziari.
Tale scadenza vale solo per le spese sostenute nel 2018 (a regime la scadenza è fissata al 28 febbraio dell'anno successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese).