Il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio – agosto – settembre, possono essere versati con:
bollettino MAV che viene inviato dall’INPS ai datori ovvero può essere stampato dal sito dell’Istituto (www.INPS.it)
tramite gli aderenti al circuito Reti Amiche (sportelli postali, tabaccheria, sportelli bancari Unicredit S.p.A., sito internet Unicredit S.p.A.)
online direttamente tramite l’Istituto sul suo sito o dal Contact Center
Secondo quanto stabilito dall'art. 116 della L. 388/2000, le sanzioni variano in base al motivo del mancato pagamento e alla condotta del datore.
Tre casi definiti dal legislatore:
• Omissione contributiva: si concretizza in presenza di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili da denunce e registrazioni obbligatorie.
• Evasione contributiva: si ha in presenza di una inadempienza, accertata dall’ufficio o consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge, legata a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (il caso più diffuso è la mancata iscrizione all’INPS).
• Evasione denunciata spontaneamente: si concretizza in caso di regolarizzazione spontanea da parte del datore di lavoro, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 12 mesi dal termine di pagamento e sempre che il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla denuncia (la mancata osservanza dei termini rende applicabili le sanzioni previste per l’evasione).
Per ogni caso è prevista una sanzione pecuniaria differente:
• per l’omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% in ragione d’anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti);
• nell’evasione contributiva il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al 30% il cui ammontare non può essere, in ogni caso, superiore al 60% dell’importo della stessa contribuzione non versata entro la scadenza di legge;
• in caso di evasione denunciata spontaneamente la sanzione civile sarà la medesima di quella prevista nel caso di omissione (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% in ragione d’anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti).
L'INPS permette ai datori di lavoro domestico di rateizzare, a titolo di contributi e sanzioni, il versamento dei debiti contributivi previdenziali in fase amministrativa nei confronti della gestione dei lavoratori domestici dell’Istituto. Alla data di presentazione della domanda (modulo SC80) non devono risultare avvisi di addebito né deve essere stato attivato il recupero tramite gli agenti della riscossione o gli uffici legali dell’INPS.