Termine prorogato dagli art. 126 e 127 del Dl 34/2020. Attenzione! L'art. 98 del DL 104/2020 ha previsto che "i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021".
Per effetto del Dl 18/2020 per tutti i soggetti aventi sede legale o sede operativa in Italia con ricavi o compensi sotto i 2 milioni di euro (vedi anno precedente) sono sospesi i seguenti versamenti , con scadenza compresa tra l’8 marzo ed 31 marzo 2020:
- Ritenute alla fonte art. 23/24 Dpr 600/73;
- Trattenute addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituto d’imposta;
- Iva
- Contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
Attenzione!! Si segnala che Per le società inserite nella prima “zona rossa” , così come identificata dal DPCM 1 marzo 2020 rimangono ferme le disposizioni di quanto precedentemente disposto dal Decreto MEF del 24 febbraio 2020 (vedi scadenza Scadenze prorogate per Coronavirus per le "zone rosse": termine ultimo per il versamento)
Inoltre il comma 3 dell'art. 62 ha stabilito che "la sospensione dei versamenti dell'IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, le sede legale o la sede operativa nelle Province di bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza".