Sfera di applicazione del Ccnl
Il presente si applica ai quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, la cui applicazione è subordinata all'approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo.
Assegnazione di livello dei laureati e dei diplomati Accr 28.02.2018 Par. 4 Art. 57 (Vai all’accordo di rinnovo)
I laureati con titolo di laurea magistrale/laurea a ciclo unico, se assunti a seguito di specifica selezione per titoli e prove, sono assegnati al livello 3. Dopo tre anni di permanenza nel livello di ingresso, in assenza di provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4) e 5) dell’art. 29 - formalmente contestati ai lavoratori interessati - e salvo casi di valutazione professionale sfavorevole della struttura di appartenenza della struttura di appartenenza, sarà attribuito il livello 1.
I laureati con titolo di laurea di primo livello (triennale), se assunti a seguito di specifica selezione per titoli e prove sono assegnati al livello 4. Dopo due anni di effettivo servizio al livello 4 conseguono l’inquadramento al livello 3 e, dopo ulteriori due anni al livello 2, in assenza di provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4) e 5) dell’art. 29 - formalmente contestati ai lavoratori interessati - e salvo casi di valutazione professionale sfavorevole della struttura di appartenenza.
I diplomati, se assunti a seguito di specifica selezione per titoli e prove, sono assegnati al livello 5; dopo due anni di effettivo servizio al livello 5 conseguono l’inquadramento al livello 4 e, dopo ulteriori due anni al livello 3, in assenza di provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4) e 5) dell’art. 29 - formalmente contestati ai lavoratori interessati - e salvo casi di valutazione professionale sfavorevole della struttura di appartenenza.
Per i lavoratori assunti a seguito di selezione per apprendisti sarà applicato, per il periodo dell’apprendistato, il relativo iter, previsto dall’art. 10."
Fase transitoria: In relazione alle modifiche relative all’iter di sviluppo per i diplomati, previste a decorrere dall’1/12/2018, con riferimento alle risorse in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo inquadrate nei profili di impiegato, arredatore, costumista, disegnatore, infermiere, organizzatore-ispettore di produzione ai livelli 6/5/4, le Parti convengono di definire un percorso graduale che porti tali risorse a completare l’iter del diplomato entro il termine del 31/12/2021, articolato nelle seguenti fasi:
Gruppo 1: lavoratori inquadrati al livello 6
- passaggio al livello 5 entro il 31/12/2018
- passaggio al livello 4 entro il 31/12/2020
- passaggio al livello 3 entro il 31/12/2021
Gruppo 2: lavoratori inquadrati al livello 5
- 2A (30% delle risorse)
- passaggio al livello 4 entro il 31/12/2018
- passaggio al livello 3 entro il 31/12/2019
2B (40% delle risorse)
- passaggio al livello 4 entro il 31/12/2019
- passaggio al livello 3 entro il 31/12/2021
2C (30% delle risorse)
- passaggio al livello 4 entro il 31/12/2020
- passaggio al livello 3 entro il 31/12/2021
Gruppo 3: lavoratori inquadrati al livello 4
- 3A (50% delle risorse):
- passaggio al livello 3 entro il 31/12/2018
- 3B (50% delle risorse):
- passaggio al livello 3 entro il 31/12/2019
La ripartizione percentuale dei lavoratori interessati nei diversi scaglioni indicati nell’ambito dei gruppi 2 e 3 verrà effettuata secondo l’ordine di anzianità di permanenza nel rispettivo livello di inquadramento alla data di sottoscrizione del presente accordo; a parità di anzianità di livello, verrà seguito l’ordine dell’anzianità nell’ambito del profilo professionale e, a parità di quest’ultima, l’ordine dell’anzianità di assunzione a tempo indeterminato.
Con riferimento ai lavoratori inseriti nel bacino di reperimento professionale disciplinato dall’accordo del 29/7/2011 e s.m.i., assunte a tempo indeterminato nel 2018 o nel 2019 in applicazione del predetto accordo sindacale ed inquadrate nei profili di impiegato, arredatore, costumista, organizzatore-ispettore di produzione ai livelli 6/5/4, le Parti convengono che, con decorrenza 1/12/2021, tali risorse effettueranno il passaggio al livello superiore rispetto a quello di inquadramento; il computo dei tempi per l’ulteriore o gli ulteriori passaggi previsti in base all’iter del diplomato decorreranno dall’1/1/2022.
Inoltre, con riferimento alle risorse in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo inquadrate nei profili di assistente ai programmi, consulente musicale e documentatore al livello 4, le Parti convengono di definire il seguente percorso temporale di sviluppo al livello 3, articolato secondo l’ordine di anzianità di livello:
- il 30% entro il 1/1/2019;
- un ulteriore 40% entro il 1/1/2020;
- il restante 30% entro il 1/1/2021.
Resta confermata, per tutti i casi di assegnazione al livello superiore, la condizione dell’assenza di provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4) e 5) dell’art. 29 - formalmente contestati ai lavoratori interessati - e l’esclusione dei casi di valutazione professionale sfavorevole.
Le Parti convengono, inoltre, di individuare, nell’ambito della Commissione Paritetica Nazionale sulla Formazione la formazione necessaria ai fini all’iter del diplomato delle risorse in servizio che non siano in possesso di tale titolo di studio, fermo restando che, ai fini del percorso di sviluppo, si terrà conto della specifica anzianità ed esperienza maturate dalle singole risorse.
Le Parti convengono infine che, per i lavoratori in possesso di laurea necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa svolta, che verranno individuati attraverso la mappatura del personale prevista alla lettera "C) Mappatura delle competenze" dell’art. 2 bis - Mercato del Lavoro", verrà definito il percorso temporale e le modalità di allineamento all’iter del laureato; gli eventuali casi di lavoratori laureati non ritenuti in possesso dei requisiti per beneficiare di tale previsione verranno riesaminati dall’Azienda su richiesta del lavoratore o di una delle OO.SS. firmatarie del CCL.
Le Parti si danno atto che, in relazione alle previsioni sopra indicate riguardanti l’iter del diplomato, non troverà più applicazione nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato - ad esclusione di quelli inquadrati nel profilo di programmista regista - a decorrere dall’inizio della fase transitoria, la norma sul passaggio al livello superiore, rispetto al livello minimo del profilo professionale, dopo 48 mesi di svolgimento della mansione, contenuta nell’accordo del 23/12/2014.