Rinviato al 16 marzo 2021: I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale con reddito superiore ad euro 5000, gli incaricati alle vendite a domicilio (venditori porta a porta), gli assegni, i dottori di ricerca, i soci amministratori di società ed i medici in formazione specialistica sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso. Il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli emolumenti, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento, tramite mod.F24 ed utilizzando i seguenti codici:
- CXX = contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi
- C10 = contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
Qualora la scadenza cade di sabato o di domenica, è prorogata al lunedì.