Sfera di applicazione del Ccnl (vai al testo coordinato)
Accr 31-07-2020 Art. 74bis (vai al contratto)
(Vigenza contrattuale 01-12-2019/ 30-11-2023)
Diritto alla bilateralità - EDR
Le Parti condividono che il sistema di welfare previsto nel CCNL industria alimentare rappresenta un valore aggiunto del settore e costituisce un elemento imprescindibile in termini di diritti contrattuali in capo a tutte le lavoratrici e i lavoratori.
In quest'ottica, anche alla luce delle modifiche introdotte all'art. 51 (riferimento al TEC) le Parti ribadiscono che le prestazioni di bilateralità (Assistenza sanitaria integrativa, Cassa rischio vita, Cassa maternità e paternità e art. 74/quinquies) rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dai Fondi contrattuali previsti dal presente Contratto collettivo di lavoro.
Al fine di una piena universalizzazione di tali prestazioni, a decorrere dall’1/1/2021 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a €20,00 lordi mensili per dodici mensilità. Tale importo costituisce un elemento distinto della retribuzione (EDR) e non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e di legge, diretti o/e indiretti di alcun genere, in quanto le Parti hanno inteso erogare tale importo come omnicomprensivo di qualsiasi incidenza. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2.
In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente all’1/1/2011, che prevedano l'istituzione di polizze, casse o fondi integrativi per l'assistenza sanitaria, il rischio/vita e il sostegno alla maternità/paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum.
Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.
In occasione del rinnovo degli accordi integrativi, in sede aziendale potranno essere definiti specifici accordi di confluenza e/o di armonizzazione, fermo restando che con il presente articolo si è disciplinata a livello di CCNL la materia.
Sono, inoltre, fatti salvi gli accordi individuali sulle stesse materie se di miglior favore.
Copertura assicurativa per il rischio vita Art. 74 Ter (vai all'articolo)
Alle scadenze definite le parti dovranno aver definito le modalità operative per lanciare un bando rivolto ad aziende primarie assicurative del ramo vita per riceverne offerte sulla base di un importo assicurato in caso di morte di euro 30.000,00, a beneficio degli eredi legittimi individuati ai sensi dell'art. 536 c.c., dei lavoratori a tempo indeterminato deceduti io costanza di rapporto di lavoro attraverso una cassa assicurativa abilitata ad effettuare tale operazioni.
Le Parti condividono che, a partire dal 1° gennaio 2021, l'onere annuo complessivo a carico dell'azienda per le finalità di cui al precedente comma è stabilito, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, in euro 30 (trenta).
Il massimale assicurativo pro-capite convenuto, nel caso in cui il contributo di cui sopra non sia sufficiente a garantirlo, verrà ridotto in maniera tale da poter contenere l'onere di cui sopra.
Fondo Fasa maternità-paternità art. 74 Quater (vai all'articolo)
Le Parti concordano di assicurare la gestione dell’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum, di cui all’art. 1/Bis, comma secondo, attraverso il Fondo sanitario integrativo di settore (FASA), al quale verrà versata una specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 2 euro, con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato.
A partire dall’1/1/2021, l’importo della specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità), di cui al precedente comma, sarà pari a 3,50 euro.