(Vigenza contrattuale 01-01-2016/ 31-12-2019)
Sfera di applicazione del Ccnl (vai al testo coordinato)
Elemento perequativo Ccnl 03-07-2017 art. 48 (vai al contratto collettivo)
Ai lavoratori in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Accr 26-05-2021 Integrazione al campo di applicazione (vai all'accordo di rinnovo)
Auto-aviomotoristico: comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso, di:
- autovetture;
- autocarri;
- carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- aeromobili, missili e veicoli spaziali;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili e missili.
- veicoli ad alimentazione elettrica e componenti non classificati in altri punti del presente articolo.
Sono compresi nel settore gli stabilimenti che producono trattori agricoli, che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
Modifica classificazione del personale (vai all'articolo dell'accordo)
1ª categoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- inservienti e simili.
1ª categoria - Disciplina in vigore dal 1° giugno 2021
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica. A decorrere dal 1° ottobre 2021 tali lavoratori dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria. I lavoratori assunti nella 1ª categoria nel periodo 1° giugno 2021- 30 settembre 2021 dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria con decorrenza 1° ottobre 2021. Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2021 i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria.
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali. A decorrere dal 1° gennaio 2023 tali lavoratori dovranno essere inquadrati nella 2 ª categoria. I lavoratori assunti nella 1ª categoria nel periodo 1° giugno 2021-31 dicembre 2022 dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria con decorrenza 1° gennaio 2023. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria.
- inservienti e simili.
Le parti si danno atto che la modifica della disciplina della 1ª categoria non comporta modifiche nella disciplina dell'apprendistato e con specifico riferimento all'inquadramento iniziale nella la categoria per coloro che verranno inquadrati alla fine del percorso di apprendistato nella 3ª categoria.
I) Passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria
I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2ª categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi.
I lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attività produttive quando sussistono i necessari requisiti di idoneità psico-fisica; qualora non sia possibile inserirli nell'attività produttiva, pur avendone i requisiti, passeranno alla 2ª categoria al compimento del 18° mese.
I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle mansioni.
A seguito della modifica della disciplina relativa all'inquadramento nella 1ª categoria di cui all'art. 11, lett. A), con decorrenza 1° giugno2021 la disciplina di cui alla precedente lett. I) - Passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria – non troverà più applicazione.
Si precisa che l'inquadramento diretto nella 2ª categoria come disciplinato all'art. 11, lett. A) del presente CCNL decorrente dal 1° giugno 2021 non comporta un cambiamento delle mansioni.
Minimi retributivi
Cat. |
Minimo |
Aumento |
Minimo |
Aumento |
1 |
€ 1.341,42 |
€ 16,79 |
€ 1.358,21 |
€ 16,79 |
2 |
€ 1.481,45 |
€ 18,55 |
€ 1.500,00 |
€ 18,55 |
3 |
€ 1.643,71 |
€ 20,58 |
€ 1.664,29 |
€ 20,58 |
4 |
€ 1.714,97 |
€ 21,47 |
€ 1.736,44 |
€ 21,47 |
5 |
€ 1.837,07 |
€ 23,00 |
€ 1.860,07 |
€ 23,00 |
6 |
€ 1.969,67 |
€ 24,66 |
€ 1.994,33 |
€ 24,66 |
7 |
€ 2.113,13 |
€ 26,46 |
€ 2.139,59 |
€ 26,46 |
8 |
€ 2.298,00 |
€ 28,77 |
€ 2.326,77 |
€ 28,77 |
9 |
€ 2.555,60 |
€ 32,00 |
€ 2.587,60 |
€ 32,00 |