(Vigenza contrattuale 1.06.2019/28.02.2023)
Sfera di applicazione del ccnl
Il presente ccnl si applica alle aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate: Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.
Quota di servizio sindacale FeNEAL FILCA FILLEA Accr 31-05-2021 Art. 6
Le aziende comunicheranno mediante affissione nell'ultima settimana di giugno 2021 ai lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti, che i sindacati medesimi richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari ad Euro 35,00 da trattenere sulla retribuzione del mese di settembre 2021.
I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro il 31/7/2021.
La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, aspettativa, cassa integrazione guadagni, ecc..) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al primo comma e il 30/9/2021.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione ai rappresentanti sindacali FENEAL FILCA FILLEA e, tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle OO.SS. FENEAL FILCA FILLEA territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote per il servizio sindacale contrattuale verranno versate dalle aziende sul c/c bancario presso la Banca Popolare di Sondrio (IBAN: IT83F0569603200000012811X17) intestato a Federazione Lavoratori Costruzioni causale: CCNL Legno Arredo Industria, entro il 31/10/2021 specificando nel bonifico bancario la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro il 31/7/2021.
Corresponsione arretrati Accr 31-05-2021
Le parti convengono che gli incrementi dei minimi previsti per ogni singola categoria e riferiti ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021 saranno corrisposti, a titolo arretrati mesi precedenti, con le seguenti modalità:
- per i mesi gennaio e febbraio, con la retribuzione di giugno 2021;
- per i mesi di marzo, aprile e maggio con la retribuzione di luglio 2021.
Gli incrementi di cui sopra non comportano alcun ricalcolo sugli istituti contrattuali già corrisposti e relativi ai mesi di cui sopra.
Minimi in vigore dal 01/01/2021
Categoria |
Parametro |
Retribuzione |
Incrementi |
Retribuzione |
AD3 |
215 |
2.537,83 |
107,5 |
2.645,33 |
AD2 |
200 |
2.395,74 |
100 |
2.495,74 |
AD1 |
185 |
2.256,96 |
92,5 |
2.349,46 |
AC4 |
170 |
2.118,20 |
85 |
2.203,20 |
AC3 |
155 |
1.973,76 |
77,5 |
2.051,26 |
AC2 |
155 |
1.973,76 |
77,5 |
2.051,26 |
AC1 |
142 |
1.853,51 |
71 |
1.924,51 |
AS3 |
155 |
1.973,80 |
77,5 |
2.051,30 |
AS2 |
140 |
1.835,00 |
70 |
1.905,00 |
AS1 |
134 |
1.775,27 |
67 |
1.842,27 |
AE3 |
126,5 |
1.705,89 |
63,25 |
1.769,14 |
AE2 |
119 |
1.633,45 |
59,5 |
1.692,95 |
AE1 |
100 |
1.455,15 |
50 |
1.505,15 |
Aggiornamento Elemento perequativo Accr 31-05-2021 Art. 35
A valere dal 1 luglio 2021 l'elemento perequativo passa dagli attuali € 18 ad € 20.
Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL, pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso.
Gli importi suddetti sono considerati omnicomprensivi di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti e indiretti in quanto le parti ne hanno tenuto conto in sede di quantificazione.
Inoltre gli importi suddetti sono esclusi dagli elementi utili al calcolo del trattamento di fine rapporto.