Termine ultimo per la presentazione dell'istanza per accedere al contributo a fondo perduto perequativo, introdotto dall’art. 1 del D.L. Sostegni bis (73/2021).
Calcolo del contributo
L’art. 1 del decreto Sostegni bis, precisamente ai commi da 16 a 27, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto “perequativo” a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo è rivolto ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR nonché ai soggetti con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.
Per la determinazione del contributo occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, e diminuirla dell’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti.
Ciò che risulta da tale “peggioramento” del risultato economico d’esercizio al netto dei contributi a fondo perduto ottenuti va moltiplicato alle seguenti percentuali:
- 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a euro 100.000;
- 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
- 5% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000.
In ogni caso l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.