(vigenza contrattuale 01-01-2022/ 31-12-2024)
Sfera di applicazione del Ccnl
Disciplina i lavoratori addetti al settore elettrico.
Retribuzione apprendistato Accr 18-7-2022 art. 15
Inquadramento |
Primo |
Secondo |
Terzo |
Gruppo C |
80% |
85% |
90% |
Gruppo B (esclusa BSS) |
80% |
85% |
90% |
BSS e Gruppo A |
80% |
85% |
|
Preavviso Accr 18-07-2022 art. 26
A partire da gennaio 2023, il preavviso nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia è pari ad 8 giorni di calendario.
Banca ore Accr 18-07-2022 art. 27
Nelle Aziende che occupano più di 100 dipendenti è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2020 la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario di cui al comma 2 dell'art. 28 ("Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno") prestate oltre le 70 ore annue, nonché per le ore di straordinario rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 del citato art. 28 ("Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno"), prestate oltre le 140 ore semestrali, il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all'accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre i limiti sopra indicati, comunicandola formalmente all'azienda entro la fine di ogni anno per l'anno solare successivo. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% della retribuzione oraria, rispetto a quelle contrattualmente previste
Attività di efficienza energetica di cui alla lettera E) e attività di servizi commerciali di assistenza ai clienti di cui alla lettera F):Nelle Aziende che occupano più di 100 dipendenti è prevista la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario di cui all'art.28 dell'Appendice al CCNL elettrici ("Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno") prestate oltre le 70 ore annue, il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all'accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre i limiti sopra indicati, comunicandola formalmente all'azienda entro la tre di ogni anno per l'anno solare successivo. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retribuiva della retribuzione oraria nella misura onnicomprensiva riconosciuta per il lavoro straordinario feriale diurno dal successivo art. 28, ("Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno"), rispetto a quelle contrattualmente previste.
Ferie Accr 18-07-2022 art. 31
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo proporzionale ai mesi di servizio prestati nell’anno come appresso specificato con decorrenza della retribuzione:
- 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.
A partire dall'anno 2023:
- 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;
- 1 giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.
Assicurazioni Accr 18-07-2022 art. 51
Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Aziende provvedono all’assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio sul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o di invalidità permanente totale, rispettivamente a 5 o 6 retribuzioni annue ed in caso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell’Inail.
In aggiunta a quanto previsto per i Quadri dall’art. 5 della l. 13/5/1985, n. 190, a partire dall’1.1.2023 viene estesa a tutti i lavoratori l'assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. Da tale copertura assicurativa sono esclusi i casi di dolo o colpa grave del dipendente.
Sono fatte salve le discipline aziendali vigenti alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 24.7.2001 in materia di:
- assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio extraprofessionale;
- assicurazione per le invalidità permanenti di grado interiore a quello minimo previsto per l'indennizzo da parte dell'Inail (c.d. “franchigia”) a favore dei lavoratori soggetti a norma di legge all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo.
Le Aziende provvedono ad assicurare i dipendenti in servizio mediante una polizza vita caso morte durante la vigenza del rapporto di lavoro ad esclusione delle cause già coperte da assicurazione, finanziata con un importo pro capite di euro 5 per ogni mensilità (euro 70 annui). Le condizioni e modalità sono definite da specifica intesa sindacale a livello di settore del 29.11.2017, fermo restando che in sede aziendale potranno essere definite con le Organizzazioni sindacati stipulanti il presente C.C.N.L. eventuali specifiche diverse modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.