(Vigenza contrattuale 01-01-2019/ 31-12-2021)
Sfera di applicazione del Ccnl
Disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende, Imprese, Società, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni ed Enti, nonché della Federazione, aderenti a FEDERCULTURE - "Federazione aziende, società, enti la cui attività è rivolta alla promozione, produzione, formazione e gestione nel campo della cultura, spettacolo dal vivo o riprodotto, turismo, servizi, servizi alla Pubblica Amministrazione, sport e tempo libero"- che erogano servizi inerenti: musei, arte, formazione, biblioteche, aree espositive, turismo, spettacolo, teatro, musica, danza, cinema, sport, parchi (naturali, biologici, di divertimento), siti archeologici, terme, tempo libero, servizi alla Pubblica Amministrazione, ecc.
Arretrati Ccnl 28-12-2022 Artt. 7bis e 68bis
Entro il mese di aprile 2023 verrà erogato al personale dipendente in forza alla data del 28 dicembre 2022 un importo complessivo a titolo di "arretrati dovuti all'aumento dei minimi tabellari" per il periodo 01 dicembre 2021 - 31 dicembre 2022.
TABELLA UNA TANTUM 01/01/2019 - 30/11/2021
I FASCIA |
PARAMETRO |
UNA TANTUM |
I livello |
100 |
411,62 € |
II livello |
101,6 |
418,21 € |
III livello |
105,39 |
433,81 € |
IV livello |
106,99 |
440,40 € |
V livello |
113,31 |
466,41 € |
VI livello |
116,71 |
480,41 € |
VII livello |
119,09 |
490,20 € |
II FASCIA |
PARAMETRO |
UNA TANTUM |
I livello |
116,71 |
480,41 € |
II livello |
121,47 |
500,00€ |
III livello |
124,89 |
514,08 € |
IV livello |
129,5 |
533,05 € |
V livello |
132,97 |
547,34 € |
IIIa FASCIA |
PARAMETRO |
UNA TANTUM |
I livello |
129,5 |
533,05 € |
II livello |
136,44 |
561,62 € |
III livello |
142,4 |
586,15 € |
IV livello |
156,94 |
646,00 € |
V0 livello |
164,84 |
678,52 € |
VI livello |
168,5 |
693,59 € |
AREA QUADRI |
PARAMETRO |
UNA TANTUM |
I livello |
174 |
716,23 € |
II livello |
205,32 |
845,15 € |
Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall'art. 7 lett "C.". Per gli apprendisti, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato all'art. 15. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all'orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto della sottoscrizione dell'accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall'Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tale le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2019 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall'Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Erogazione annua E.G.R.
A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL.
Tabella
I Fascia € 250
II Fascia € 280
III Fascia € 310
Area Quadri € 340
L'E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell'anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L'importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro.
L'importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l'importo in senso onnicomprensivo. Dall'adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell'anno precedente o nell'anno di competenza dell'erogazione.