Sfera di applicazione del Ccnl
Disciplina i dipendenti da Imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
Buono acquisto Accr 15-12-2022
Le parti convengono che, limitatamente all'anno 2023, entro la data del 30 giugno 2023, verrà erogato un importo forfetario pari a € 250,00, non riproporzionato in base alla scala parametrale, a tutti i lavoratori secondo i criteri che seguono:
- l'importo è riproporzionato sulla base dell'effettiva prestazione, per i rapporti di lavoro a tempo parziale;
- l'importo verrà erogato ai lavoratori che nel mese di erogazione, avranno un'anzianità di servizio uguale o superiore ai 6 mesi;
- l'importo è escluso dalla base di calcolo del TFR e da qualsiasi incidenza sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta.
Le Parti convengono, inoltre, che l'importo di cui sopra verrà erogato tramite la corresponsione di un "Buono Acquisto" avente il corrispondente valore nominale, al fine di godere dell'esenzione fiscale e contributiva su tale importo, ex ultimo periodo del comma 3 nonché comma 3 bis art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
E' fatta comunque salva la facoltà del lavoratore di richiedere la conversione del valore nominale del "Buono Acquisto" in contributo di pari importo al Fondo di previdenza complementare di settore (Fondo ASTRI), previa comunicazione da effettuarsi all'Azienda, entro e non oltre il 28 febbraio 2023.
Le aziende che, alla data del 30 giugno 2023, non avranno erogato il "Buono acquisto" di cui al presente articolo, dovranno versare l'importo equivalente nella posizione individuale di ogni singolo dipendente attiva presso il Fondo di previdenza complementare di settore (Fondo ASTRI), entro il 15 luglio 2023.
Elemento di garanzia retributiva ACCR 23.10.2019
A decorrere dal 01/01/2021, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31/12/2020, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 400 lordi, da corrispondere entro il 31/05/2021, e così per ogni anno successivo. Laddove l'azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell'elemento di garanzia retributiva stabilita dal presente articolo, se inferiori. In caso di importo inferiore derivante dall'applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell'elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è corrisposto proquota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.
A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
Dall'adempimento dell'erogazione dell'elemento di garanzia” vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.