Attenzione!!! Solo per i soggetti Isa il termine è prorogato al 20 luglio 2023 (vedi comunicato stampa MEF 14.06.2023). Si precisa inoltre che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA
Termine ultimo per il versamento delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi, o della prima rata. Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti IRES e le società di persone con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica
La sanzioni amministrativa omesso o insufficiente versamento di imposte è pari al 30% dell'ammontare non versato.
I codici tributi utili per effettuare il versamento sono i seguenti:
- 2001: IRES acconto prima rata;
- 2003: IRES saldo;
- 3800: IRAP saldo;
- 3812: IRAP acconto prima rata;
- 1668: interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili;
- 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali