(vigenza contrattuale 1-06-2021/30-06-2023)
Sfera di applicazione del Ccnl
Il Ccnl in esame si applica ai lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate a CONFIMI IMPRESA MECCANICA.
Il presente contratto si applica:
a) agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;
b) agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio considerati affini ai metalmeccanici;
c) alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.
L'inquadramento settoriale delle aziende ed il relativo campo di applicazione sono così definiti:
A) SIDERURGICO - Comprende gli stabilimenti per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferro leghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
Alle produzioni suindicate si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokerie, agglomerazione, trattamento termico.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e procede anche a freddo senza soluzione di continuità.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di cui alla voce a), stesso comma.
B) NAVALMECCANICO - comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e di galleggianti, compresi i bacini, pontoni e chiatte;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) ELETTROMECCANICO ED ELETTRONICO - comprende gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente e prevalentemente prodotti che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale, quali:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, diffusione, registrazione ed amplificazione sonora, televisione;
- produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia, la ricerca, lo sviluppo e la progettazione di sistemi ed apparati per le telecomunicazioni;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche;
- produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
- produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;
- fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese.
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche, pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza al settore.
D) AUTO-AVIOMOTORISTICO: comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso, di:
- autovetture;
- autocarri;
- carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- aeromobili, missili e veicoli spaziali;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili e missili.
Sono compresi nel settore gli stabilimenti che producono trattori agricoli, che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
E) METALLURGIA NON FERROSA: comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento, ecc.);
- fusione di metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- trasformazione plastica di metalli non ferrosi e loro leghe in laminati, estrusi, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati.
F) FONDERIE DI SECONDA FUSIONE: comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- fusione di ghisa in getti;
- fusione di acciaio in getti.
G) MECCANICA GENERALE: comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
- carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici, motrici idrauliche, a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di trasmissione e cuscinetti a sfera;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura e posa in opera del ferro tondo per cemento armato;
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchi per la generazione ed utilizzazione della energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall'elettricità; apparecchi, utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; apparecchi ed utensili per il trattamento meccanico di minerali e pietre; apparecchi ed utensili per la lavorazione di marmi ed affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materia sintetica (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare cartoni, carta per cartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria, lavanderia e stireria;
- macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici;
- armi e materiale per uso bellico, da caccia e sportivo; macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzione di meccanica varia e di meccanica fine, come: macchine ed apparecchi per la prova, misura e controllo;
- apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione; macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici o simili, lavorazioni ottiche in genere, orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia.
Costruzione e lavorazione di:
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- tubi;
- installazione di impianti, manutenzione e gestione di impianti industriali e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, di sollevamento ed ecologici, telefonici e di reti telefoniche, elettriche ed affini e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale.
- prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché attività produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo-argentiero interconnessioni di significativa rilevanza.
H) L'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto
I) L'esercizio di attività di formazione professionale da parte di enti e soggetti che la eroghino anche a favore di imprese a cui si applica il presente Ccnl.
Quando l'attività è unica, l'inquadramento di una azienda in un settore è determinato dall'attività effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate nelle definizioni dei settori. Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme corrispondenti a ciascuna attività. Quando invece distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della prevalenza.
Elemento retributivo Ccnl 7-06-2021 Accr 19.06.2023
Le imprese prive di contrattazione di secondo livello e che non abbiano sottoscritto le apposite intese modificative, erogheranno ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, ai quali non sia nemmeno stato riconosciuto, nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre), un trattamento retributivo aggiuntivo rispetto a quelli fissati dal C.C.N.L. (superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), un elemento retributivo annuo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L..
L'elemento retributivo annuo è corrisposto con la retribuzione del mese di giugno, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Elemento retributivo annuo Ccnl 7-06-2021
L'elemento retributivo annuo di cui al punto III "Contrattazione di secondo livello" è corrisposto con la retribuzione del mese di giugno, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, antecedente il momento di corresponsione dell'elemento retributivo annuo, tale importo sarà corrisposto, fermi restandone i criteri di maturazione, all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento retributivo in questione sarà a ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti, quale mero parametro di quantificazione dell'istituto.
Contratto “Socrate” per l'occupazione Ccnl 7-06-2021
È istituito il contratto “Socrate” per l'occupazione (O.S.C.) come strumento per favorire lo sviluppo e l'occupazione nell'industria manifatturiera.
L'OSC ha natura sperimentale. Confimi Impresa Meccanica, Fim e Uilm si riservano, quindi, di verificarne l'efficacia al fine di individuare eventuali correttivi idonei sia a promuoverne ulteriormente l'applicazione, che a garantirne la corretta applicazione.
L'O.S.C. è un contratto di ingresso, a tempo determinato, di natura subordinata e con finalità di incentivazione della stabilità occupazionale. Come previsto al successivo comma 8, L'O.S.C. è diretto:
- a determinate categorie di lavoratori o a particolari tipologie di aziende;
- a favorire l'occupazione in situazioni di criticità occupazionale
- ad incrementare quella giovanile tramite la promozione della cd “staffetta generazionale”, consistente nell’assunzione di lavoratori, con meno di 35 anni, da affiancare a quelli prossimi alla pensione.
L'O.S.C. ha la finalità sociale di sostenere e Accrescere le opportunità di occupazione a fronte di investimenti produttivi e organizzativi e di favorire specificamente l'incremento del tasso di occupazione giovanile, femminile e degli ultracinquantenni nella piccola e media industria metalmeccanica.
L'O.S.C. può essere utilizzato esclusivamente dai datori di lavoro che applicano il presente C.C.N.L.
L'O.S.C. può essere utilizzato dal datore di lavoro una sola volta per il medesimo lavoratore, purché non abbia avuto in precedenza rapporti di lavoro subordinato con lo stesso datore. L'O.S.C. è un percorso incentivato di accesso o reinserimento al lavoro cui segue, in caso di conferma del lavoratore, la stabilizzazione a tempo indeterminato.
I contratti “Socrate” per l’occupazione sono esclusi dai limiti quantitativi di cui al comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. 81/2015.
Per quanto non contemplato dalla presente normativa, valgono le disposizioni di legge e del vigente C.C.N.L..
L'O.S.C. ha una durata variabile da sei a diciotto dodici mesi continuativi e non prorogabili.
Il datore di lavoro, prima della scadenza dell'O.S.C., comunica al lavoratore la mancata conferma o il proseguimento del suo contratto che, in tale caso, è convertito automaticamente a tempo indeterminato. In assenza di comunicazione il contratto si intende convertito automaticamente a tempo indeterminato.
Al contratto O.S.C. si applicano i periodi di prova previsti dall'art. 3 del presente C.C.N.L..
Ambito di applicazione
L'O.S.C. ha l'obiettivo di favorire l'occupazione sia in situazioni di criticità occupazionale che per determinate categorie di lavoratrici e lavoratori; pertanto, si applica esclusivamente alle seguenti fattispecie:
a) lavoratrici e lavoratori che non hanno ancora compiuto il 36° anno di età;
b) donne e uomini disoccupati da oltre ventiquattro mesi;
c) lavoratrici e lavoratori con età anagrafica superiore a 50 anni;
d) lavoratrici che hanno perso o stanno ricercando un'occupazione;
e) lavoratrici e lavoratori assunti per nuove attività in imprese già esistenti che realizzino incrementi occupazionali;
f) lavoratrici e lavoratori assunti per l'avvio di nuove attività nei primi ventiquattro mesi;
g) lavoratrici e lavoratori assunti da imprese che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, ovvero finalizzati a modifiche rilevanti dell'organizzazione del lavoro.
I lavoratori assunti con O.S.C. sono inquadrati secondo quanto previsto all'art. 10 del presente contratto C.C.N.L. in base alle mansioni assegnate e hanno diritto sia a tutti i trattamenti ivi stabiliti che a quelli in atto in azienda, purché compatibili con la natura del contratto a termine.
- I minimi retributivi dei lavoratori assunti con O.S.C. (salario minimo O.S.C.) sono quelli previsti nella tabella seguente:
Cat. |
1.6.2023 |
Nuovi minimi |
|
9ª |
2.415,56 |
8ª |
2.173,57 |
7ª |
1.997,68 |
6ª |
1.862,30 |
5ª |
1.736,51 |
4ª |
1.620,32 |
3ª |
1.553,16 |
2ª |
1.482,81 |
Il lavoratore, in caso di mancata conferma al termine dell'O.S.C., matura il diritto a percepire un elemento retributivo di importo pari alla differenza tra il minimo tabellare previsto dall'art. 36 del presente C.C.N.L., a parità di livello, e quello applicato nel corso del rapporto. Tale elemento retributivo, da assoggettare agli oneri sociali corrispondenti, sarà corrisposto unitamente alle spettanze correnti dell'ultimo mese di servizio.
L'applicazione dei minimi di cui al precedente comma punto 9 è subordinata all'approvazione della richiesta, entro sette giorni dalla sua presentazione da parte del datore di lavoro, della Commissione di validazione costituita da Confimi Impresa Meccanica, Fim e Uilm nazionali. In caso di mancata ricezione della risposta entro i sette giorni successivi alla richiesta, questa si intenderà approvata. In caso di esplicita risposta negativa della Commissione, il contratto deve considerarsi a tempo determinato, per la durata prefissata e alle normali condizioni di legge e del presente C.C.N.L. La Commissione opera attraverso un sistema di validazione informatizzato.
Il datore di lavoro deve presentare la richiesta corredandola, obbligatoriamente, con la seguente documentazione:
- documento di identità e codice fiscale/partita IVA del datore di lavoro e del lavoratore;
- dichiarazione autocertificata (ai sensi della vigente normativa – art. 46 d.p.r. 445/2000) dal datore di lavoro, in relazione alla causale ricorrente, relativa a:
- data di inizio attività, per le imprese in fase di avvio;
- attestazione dell'avvenuto incremento occupazionale, per le imprese che assumono ai sensi del punto 8, lett. e);
- natura e anno di realizzazione degli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, ovvero finalizzati a modifiche rilevanti dell'organizzazione del lavoro;
- attestazione comprovante il rispetto di quanto previsto dall’art. 81 bis (“Contributo per rappresentanza contrattuale imprenditoriale”) e dall’art. 84 (“Distribuzione del contratto”), del presente C.C.N.L..
Per le attività di monitoraggio e controllo, e a parziale copertura delle spese per il sistema di validazione dell'O.S.C., è stabilito un contributo obbligatorio, a carico del datore di lavoro, pari a euro 80,00 per ogni lavoratore assunto con il medesimo tale contratto. Il sistema di validazione sarà operativo entro il 15.9.2016.
I dati provenienti dalla costituzione, eventuale interruzione, conferma e formazione dei rapporti di lavoro con O.S.C., sono conservati in apposita banca dati, a disposizione di Confimi Impresa Meccanica, Fim e Uilm, organizzata allo scopo di monitorare continuamente l'evoluzione dell'istituto e disporre eventuali correttivi.
Le Organizzazioni territoriali di Confimi Impresa Meccanica, Fim e Uilm potranno usufruire dei dati raccolti per favorire percorsi di ricollocazione per i lavoratori interessati.
I lavoratori assunti con O.S.C. saranno formati in modo adeguato in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, così come previsto dall'art. 60, lett. b) del presente C.C.N.L.. I lavoratori assunti con O.S.C. saranno coinvolti in percorsi di addestramento.
Al lavoratore assunto con contratto OSC si applicano, per la durata del rapporto di lavoro, le norme sulla sanità integrativa e sulla previdenza complementare previste dall'art. 46 del presente C.C.N.L..
Per il lavoratore prossimo alla pensione che abbia aderito volontariamente sottoscrivendo un apposito accordo, con assistenza sindacale, ad affiancare un lavoratore assunto con specifico contratto OSC per staffetta generazionale, potrà essere concordata l’eventuale, volontaria:
- uscita anticipata dal lavoro;
- trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, per la durata del contratto OSC per staffetta generazionale.
In tal caso su esclusiva volontarietà delle parti, potrà essere accompagnata da un accordo con assistenza delle organizzazioni firmatarie del presente C.C.N.L.. Tale accordo dovrà prevedere una copertura economica e contributiva che dia tutte le garanzie per evitare perdite di reddito e contributive del lavoratore rispetto al contratto a tempo pieno.
Minimi retributivi
Cat. |
1.6.2023 |
|
Incrementi |
Minimi |
|
9ª |
173,41 |
2.800,82 |
8ª |
155,98 |
2.519,29 |
7ª |
143,41 |
2.316,25 |
6ª |
133,64 |
2.158,49 |
5ª |
124,60 |
2.012,49 |
4ª |
116,33 |
1.878,92 |
3ª |
111,46 |
1.800,30 |
2ª |
100,51 |
1.623,45 |
Indennità di trasferta
A far data dal 1° giugno 2023 le indennità di trasferta è la seguente:
Misura dell'indennità in Euro |
Dal 1° giugno 2023 |
Trasferta intera |
46,47 |
Quota per il pasto meridiano o serale |
12,42 |
Quota per il pernottamento |
22,59 |
Indennità di reperibilità
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori, dall’1.6.2023, ai seguenti valori espressi in euro:
Cat. |
b) Compenso giornaliero |
c) Compenso settimanale |
||||
16 ore |
24 ore |
24 ore festive |
6 giorni |
6 giorni con festivo |
6 giorni con festivo e giorno libero |
|
2ª-3ª |
5,43 |
8,12 |
8,78 |
35,27 |
35,93 |
38,62 |
4ª-5ª |
6,43 |
10,12 |
10,83 |
42,27 |
42,98 |
46,67 |
Superiore alla 5ª |
7,40 |
12,16 |
12,82 |
49,16 |
49,82 |
54,58 |