(Vigenza contrattuale 7-09-2021/31-08-2024)
Sfera di applicazione
Disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private, o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di Legge, ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.
Finanziamento Ente bilaterale Accr 7-09-2021
Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale (EBN), la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata a decorrere dal 1º luglio 2023 nella misura globale del 0,10 % di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,05 % a carico del datore di lavoro e 0,05 % a carico del lavoratore.
Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo al EBN.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote, è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo maggiorato del 10%, per 14 mensilità, e che rientra nella retribuzione contrattuale.
Le quote contrattuali di servizio dovute all'EBN ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale.