Sfera di applicazione del Ccnl
Il presente Ccnl si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese edili artigianato.
Disciplina dell’apprendistato
Considerato che il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81disciplina l'apprendistato prevedendone tre distinte tipologie:
a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
b) Apprendistato professionalizzante
c) Apprendistato per alta formazione e ricerca
considerato che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, le parti concordano la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali, al fine di consentirne l’utilizzo da parte delle imprese edili che applicano il presente contratto.
L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e quello per alta formazione e ricerca, saranno oggetto di ulteriori accordi.
In relazione ai limiti previsti per l'assunzione di nuovi apprendisti in ragione del consolidamento o meno dei rapporti di lavoro degli apprendisti assunti in precedenza nella stessa impresa, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti alla data di stipula del presente accordo.
Art. 1
(Norme generali)
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'artigianato e nelle piccole e medie imprese del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione territoriale in conformità con il presente C.C.N.L..
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 66 e 67 del presente C.C.N.L..
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art. 6 e dall'art. 47 del vigente C.C.N.L..
Agli apprendisti operai e impiegati si applica la normativa sui riposi annui contenuta rispettivamente negli artt. 7 e 47, lettera B).
Art. 2
(Età dell'apprendista)
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del d.lgs. 81/2015, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi deld.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a vigenza della normativa, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, ai fini della riqualificazione professionale, i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22ter del d.lgs. 14/09/2015, n. 148 oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81/2015), come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 248).
Art. 3
(Periodo di prova)
Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Superato il periodo di prova, l'assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata direttamente all’interessato.
Art. 4
(Forma e contenuto del contratto)
Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati:
- la qualifica professionale che sarà acquisita al termine del periodo di formazione,
- la durata del periodo di apprendistato,
- la retribuzione,
- la durata del periodo di prova,
- il rinvio al piano formativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Il piano formativo individuale (PFI) dovrà essere allegato al contratto come parte integrante dello stesso. È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della l. 23 dicembre 2000, n. 388e all'art. 12 del d.lgs. 10/09/2003, n. 276e successive modificazioni anche attraverso accordi con le regioni.
Art. 5
(Apprendistato presso aziende diverse)
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualifiche.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul CIPE o altra documentazione equipollente oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestazione del tutore o referente aziendale nel CIPE e/o con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile o dall'Ente riconosciuto presso cui si è svolta la formazione; il computo dei periodi accumulati sarà evidenziato nel PFI.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale e nel CIPE, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualifiche, è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Art. 6
(Durata del contratto)
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:
1 ° Gruppo
Rientrano in questo gruppo i lavoratori riconducibili ai profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano ed aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all'impresa artigiana, che siano in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva.
Durata: 60 mesi.
2° Gruppo
Lavorazioni polivalenti con mansioni esecutive che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche ed elevata specializzazione sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni non rientranti nel primo gruppo.
Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio pontatore, ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).
Durata: 51 mesi.
3° Gruppo
Lavorazioni esecutive di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata: 48 mesi.
4° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scagliolista), cartogessista, montatore di prefabbricati, installatore di cappotti termici, scalpellino. Durata: 36 mesi.
Impiegati
Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 3 gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del quarto e quinto livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 2° gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del sesto e settimo livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° gruppo.
Art. 7
(Retribuzione)
La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sottoindicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.v.r. e percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello. Per il gruppo 1° e 2° l'applicazione delle percentuali sottoindicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.
Gruppi |
I sem. |
II sem. |
III sem. |
IV sem. |
V sem. |
VI sem. |
VII sem. |
VIII sem. |
IX sem. |
X sem. |
1° |
74 |
76 |
79 |
79 |
86 |
86 |
91 |
91 |
96 |
96 |
2° |
74 |
76 |
79 |
79 |
86 |
86 |
91 |
91 |
96 |
- |
3° |
74 |
76 |
79 |
79 |
86 |
86 |
91 |
96 |
- |
- |
4° |
74 |
76 |
79 |
86 |
91 |
96 |
- |
- |
- |
- |
Art. 8
(Inquadramento)
Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:
- gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° e 5° livello;
- gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello;
- gli apprendisti operai del 3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello.
Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.
Art. 9
(Apprendistato professionalizzante specialistico)
Con riferimento al processo di qualificazione dell'impresa artigiana edile ed in coerenza con quanto stabilito dalle Parti con il rinnovo del 4.5.2022, con il fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti attraverso l’istituto dell’apprendistato, considerato come strumento principale per l’ingresso dei giovani nel settore, le parti concordano la definizione di un nuovo profilo di “Apprendistato Professionalizzante Specialistico” e del suo specifico percorso formativo così strutturato:
- l’impresa, attraverso la predisposizione e la condivisione con il sistema bilaterale formativo delle Scuole Edili/Enti Unificati, pianifica e definisce un Piano Formativo Individuale (PFI) con l’obiettivo di dotare l’apprendista di competenze per svolgere mansioni riferibili ad elevate qualifiche;
- i corsi professionalizzanti, previsti nel PFI e compresi nel CFN, saranno obbligatoriamente messi a disposizione dalle Scuole Edili/Enti Unificati e saranno usufruibili per l’impresa gratuitamente;
- il PFI può prevedere, per i soli Gruppi 1 Sp e 2 Sp, corsi professionalizzanti e di aggiornamento, entro 36 mesi dalla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Al termine del periodo di “apprendistato professionalizzante specialistico”, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:
- gli apprendisti operai del 1° gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4°o 5°livello,
- gli apprendisti operai del 2°gruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3°o 4°livello,
- gli apprendisti operai del 3°gruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3° livello.
Agli apprendisti assunti in base al presente articolo si applicheranno le percentuali retributive indicate nella tabella sottostante:
Gruppi |
I anno |
II anno |
III anno |
VII sem. |
VIII sem. |
IX sem. |
1 Sp |
78 |
80 |
86 |
91 |
96 |
96 |
2 Sp |
78 |
80 |
86 |
91 |
96 |
- |
3 Sp |
78 |
80 |
86 |
91 |
- |
- |
Art. 10
(Piano formativo individuale)
Il piano formativo individuale (PFI) sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutore o referente aziendale che potrà essere individuato anche nel titolare dell'impresa, in un socio o in un collaboratore familiare.
Il piano formativo individuale, di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti dal Formedii - Ente Unico per la formazione e la sicurezza nell'edilizia Nazionale, dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro e potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutore o referente aziendale.
Per la compilazione del piano formativo individuale, compresa l'analisi delle competenze generali e professionali dell'apprendista, l'impresa potrà avvalersi delle scuole edili o degli enti formativi accreditati di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo anche ai fini previsti dal precedente art. 9.
Il PFI dovrà contenere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le eventuali competenze possedute al momento della stipula del contratto, l'indicazione del tutor.
Nel caso di utilizzo da parte dell'impresa del sistema bilaterale formativo, alla Scuola Edile e/o all'Ente di formazione, possono essere affidati i seguenti compiti:
- Supporto e consulenza all'impresa nella definizione del piano formativo individuale;
- Raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato;
- Individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa e supporto alla formazione professionalizzante interna con tutor propri;
- Consulenza ed accompagnamento per l'impresa e per l'apprendista nel percorso di inserimento di quest'ultimo;
- Verifica ed attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del lavoratore valevole ai fini della formazione continua.
Art. 11
(Formazione dell'apprendista)
La durata della formazione di tipo professionalizzante, che il datore di lavoro deve impartire all'apprendista, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente C.C.N.L. tenendo conto anche di quanto previsto dal Catalogo Formativo Nazionale (CFN).
Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) e s.m.i.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante.
Le ore di formazione eventualmente svolte all'esterno dell'azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole edili di cui all'art. 40 del C.C.N.L. cui partecipino le organizzazioni firmatarie del presente accordo o presso altri enti accreditati, di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività; in tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul lavoro (on the job), aula, formazione a distanza (e-learning), seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, apprendimento d'azione (action learning), visite aziendali.
La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutore o referente aziendale che potrà essere individuato anche nel MfA di cui al successivo art. 11 bis.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, così come regolamentata dalla legislazione regionale, ed è determinata per un monte ore complessivo non superiore a 120, per la durata del triennio.
Le ore di formazione previste al comma 2 del presente articolo, sono ridotte del 50% in caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.
Art. 12
(Tutore o Referente aziendale)
Ai sensi di quanto previsto dall'alt 42 comma 5) lett. c) deld.lgs. 81/2015, l'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri e delle previsioni contenute nella presente regolamentazione, è seguita dal Tutore o dal referente aziendale per l'apprendistato o dal Mastro formatore Artigiano, che dovrà essere individuato nel PFI. Il tutore o referente aziendale interno per l'apprendistato, può essere svolto dal titolare dell'impresa stessa, da un socio ovvero da un collaboratore familiare; nel caso in cui la persona designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà:
- possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.
In caso l'impresa intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, della Scuola Edile o dell'Ente formativo di emanazione o partecipato dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo, questi dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.
Art. 13
(Mastro Formatore Artigiano - MfA)
In riferimento a quanto previsto nel rinnovo del C.C. N.L. del 4.5.2022 - Protocollo Formazione e Sicurezza - il MfA può partecipare al processo formativo dei propri dipendenti, attraverso il suo intervento attivo nei percorsi professionalizzanti. La formazione erogata dal MfA ai propri dipendenti apprendisti, è formalmente riconosciuta e sarà indicata, facendone parte integrante, sia nel CIPE che nel PFI; in tal caso, il PFI sarà inviato dal MfA al Formedil Nazionale per l'aggiornamento della scheda personale.
Art. 14
(Attribuzione della qualifica)
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attribuirà all'apprendista la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali.
Art. 15
(Registrazione della formazione e della qualifica)
La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali, sarà registrata nel CIPE o documento equipollente.
Art. 16
(Disciplina del recesso)
Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Art. 17
(Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato)
In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa.
Prima della scadenza rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare all'apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.
Art. 18
(Decorrenza)
La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° Ottobre 2023.
I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto che adegueranno la percentuale retributiva a decorrere dal semestre successivo quello in scadenza alla data del 1 ° Gennaio 2024.
Nota a verbale
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge ed agli accordi in materia stipulati dalle parti firmatarie.
Nel caso di variazioni normative sugli istituti regolamentati nel presente accordo le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di apportare eventuali modifiche.
Fondo FNAPE
A decorrere dall’1.10.2023, le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al Fnape, attualmente vigenti, sono ridotte del 10%, come da tabella allegata che forma parte integrante del presente Accordo
Il FNAPE sarà costituito quale Ente autonomo entro il 31 dicembre 2022. A tal fine, la suddetta Commissione elaborerà una ipotesi di Statuto, da portare all'approvazione delle Organizzazioni firmatarie il presente Protocollo per la sua approvazione definitiva e per i successivi adempimenti formali, onde procedere al suo avvio dal 1° gennaio 2023.
Nelle more di quanto sopra, le parti, dopo attenta analisi dei dati sull'andamento dei flussi contributivi in entrata e in uscita dell'Ape, come dettagliatamente illustrati nella documentazione in loro possesso della CNCE, attuale titolare di tutta l'attività concernente l'istituto dell'APE, dai quali emerge inconfutabilmente una gestione che registra risultati di gran lunga superiori alle aspettative delle parti stesse, concordano, dal 1° ottobre 2022, l'applicazione di aliquote regionali nelle misure indicate nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, da applicarsi alle Casse Edili/Edilcasse aderenti al FNAPE.
Tali aliquote scaturiscono dalla media ponderata dell'aliquota di equilibrio regionale relativa al 2020, al netto del contributo minimo, ad eccezione della Valle d’Aosta, per la quale le parti ritengono di confermare l'attuale aliquota in vigore, e del Molise, per il quale si definisce una aliquota media ponderata delle aliquote attualmente vigenti.
Cassa Edile/Edilcassa Aderente al Fnape |
Aliquote regionali in vigore (Accordo nazionale 22.9.2022) |
Nuove aliquote regionali in vigore dall’1.10.2023 |
VALLE D'AOSTA |
|
|
Aosta |
|
|
VALLE D'AOSTA |
3,91% |
3,52% |
|
|
|
PIEMONTE |
|
|
Alessandria |
|
|
Asti |
|
|
Biella |
|
|
Cuneo |
|
|
Novara |
|
|
Torino |
|
|
Verbania |
|
|
Vercelli |
|
|
PIEMONTE |
3,66% |
3,29% |
|
|
|
LIGURIA |
|
|
Genova |
|
|
Imperia |
|
|
La Spezia |
|
|
Savona |
|
|
LIGURIA |
3,59% |
3,23% |
|
|
|
LOMBARDIA |
|
|
Bergamo |
|
|
Brescia |
|
|
Como e Lecco |
|
|
Cremona |
|
|
Mantova |
|
|
Milano |
|
|
Pavia |
|
|
Sondrio |
|
|
Varese |
|
|
Edilcassa Bergamo |
|
|
LOMBARDIA |
3,70% |
3,33% |
|
|
|
TRENTINO ALTO ADIGE |
|
|
Bolzano |
|
|
Trento |
|
|
TRENTINO ALTO ADIGE |
4,00% |
3,60% |
|
|
|
FRIULI VENEZIA GIULIA |
|
|
Gorizia |
|
|
Pordenone |
|
|
Trieste |
|
|
Udine |
|
|
FRIULI VENEZIA GIULIA |
4,13% |
3,72% |
|
|
|
VENETO |
|
|
Belluno |
|
|
Ceiv Pd+Tv |
|
|
Rovigo |
|
|
Venezia |
|
|
Verona |
|
|
Vicenza |
|
|
VENETO |
3,98% |
3,58% |
|
|
|
EMILIA ROMAGNA |
|
|
Bologna |
|
|
Calec |
|
|
Cedaiier |
|
|
Fcr |
|
|
Ferrara/Celcof/Cedaf |
|
|
Modena |
|
|
Parma |
|
|
Piacenza |
|
|
Edili Reggio Emilia |
|
|
EMILIA ROMAGNA |
3,43% |
3,09% |
|
|
|
TOSCANA |
|
|
Arezzo |
|
|
Cert |
|
|
Falea |
|
|
Firenze |
|
|
Grosseto |
|
|
Livorno |
|
|
Lucca |
|
|
Massa Carrara |
|
|
Pisa |
|
|
Pistoia |
|
|
Prato |
|
|
Siena |
|
|
TOSCANA |
3,60% |
3,24% |
|
|
|
MARCHE |
|
|
Ancona |
|
|
Ascoli Piceno |
|
|
Macerata |
|
|
Pesaro |
|
|
Cedam |
|
|
MARCHE |
3,30% |
2,97% |
|
|
|
UMBRIA |
|
|
Perugia |
|
|
Terni |
|
|
UMBRIA |
3,95% |
3,55% |
|
|
|
LAZIO |
|
|
Frosinone |
|
|
Latina |
|
|
Rieti |
|
|
Roma |
|
|
Viterbo |
|
|
Edilcassa Lazio |
|
|
LAZIO |
3,18% |
2,86% |
|
|
|
ABRUZZO |
|
|
Chieti |
|
|
L'Aquila |
|
|
Pescara |
|
|
Teramo |
|
|
ABRUZZO |
3,43% |
3,09% |
|
|
|
MOLISE |
|
|
Campobasso |
|
|
Edilcassa Molise |
|
|
MOLISE |
3,04% |
2,74% |
|
|
|
CAMPANIA |
|
|
Avellino |
|
|
Benevento |
|
|
Caserta |
|
|
Napoli |
|
|
Salerno |
|
|
CAMPANIA |
2,40% |
2,16% |
PUGLIA |
|
|
Bari |
|
|
Brindisi |
|
|
Foggia |
|
|
Lecce |
|
|
Taranto |
|
|
Edilcassa Puglia |
|
|
PUGLIA |
2,93% |
2,63% |
|
|
|
BASILICATA |
|
|
Matera |
|
|
Potenza |
|
|
Edilcassa Basilicata |
|
|
BASILICATA |
2,76% |
2,48% |
|
|
|
CALABRIA |
|
|
Catanzaro |
|
|
Cosenza |
|
|
Reggio Calabria |
|
|
Edilcassa Calabria |
|
|
CALABRIA |
2,17% |
1,95% |
|
|
|
SICILIA |
|
|
Agrigento |
|
|
Caltanissetta |
|
|
Catania |
|
|
Enna |
|
|
Messina |
|
|
Palermo |
|
|
Ragusa |
|
|
Siracusa |
|
|
Trapani |
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Edilcassa Sicilia |
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SICILIA |
2,43% |
2,19% |
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SARDEGNA |
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Cagliari |
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Nuoro |
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Oristano |
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Sassari |
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SARDEGNA |
2,86% |
2,57% |
Cassa edile
A decorrere dall’1.10.2023, alle Casse Edili/Edilcasse che, con riferimento agli anni di erogazione 2016 - 2023, abbiano registrato un differenziale tra quanto versato e il loro effettivo fabbisogno, rapportato al fabbisogno stesso, superiore al 3% (valore soglia), sarà restituita una quota pari al 30% dell'importo eccedente tale valore "soglia", secondo quanto contenuto nel documento allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
In tal caso, la suddetta Cassa Edile/Edilcassa tratterrà dai versamenti effettuati al Fondo/Ente Fnape nel corso dell'anno il credito ad essa spettante, fino al raggiungimento della somma complessiva, imputando dette somme a riserva Ape. Tali somme dovranno essere utilizzate esclusivamente per la riduzione dei costi Ape per le imprese, sulla base di quanto previsto dagli accordi e contratti collettivi nazionali vigenti, fermo restando il versamento della Cassa/Edilcassa al Fnape sulla base delle aliquote regionali. La riduzione dell'aliquota riconosciuta alle imprese attraverso l'utilizzo delle suddette risorse non potrà, comunque, comportare l'azzeramento dell'aliquota stessa.
Contribuzione APE
Al fine di perseguire l'azione, di contrasto del fenomeno delle dichiarazioni parziali, le parti concordano inoltre che II numero minimo di ore sul quale versare la contribuzione APE, attualmente pari a 130 ore, viene elevato a 140 ore con decorrenza 1° ottobre 2022, a 150 ore con decorrenza 1° ottobre 2023 e a 160 ore dal 1° ottobre 2024.