(Vigenza contrattuale 1.10.2023/30.06.2024)
Sfera di applicazione del Ccnl
Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) e da altra struttura residenziale e socio-assistenziale associata AIOP, così come normativamente individuate e regolamentate, venendo articolata l'opera di ciascuna in autonoma e distinta unità operativa e gestionale, pur facendo parte e rispondendo tutte queste attività allo stesso soggetto giuridico.
Minimi retributivi Accr 3.10.2023
Livelli |
Totale nuovo tabellare con conglobamento del premio di produzione da 1.10.2023 |
H |
3.294,68 € |
G |
2.749,49 € |
F |
2.095,50 € |
E3 |
1.806,00 € |
E2 |
1.746,00 € |
E1 |
1.550,56 € |
D3 |
1.496,06 € |
D2 |
1.463,33 € |
D1 |
1.419,80 € |
C |
1.419,80 € |
B |
1.311,68 € |
A |
1.223,57 € |
A decorrere dal mese successivo alla data di efficacia del presente accordo ponte, ai soli lavoratori che risultino in forza alla suddetta data di efficacia e che in pari data risultino titolari di un importo a titolo di superminimo collettivo di cui all'art. 49 secondo periodo (inserito nell'accordo integrativo dell'11 giugno 2012) verrà riconosciuto un nuovo superminimo collettivo determinato in misura tale da garantire che, per effetto del presente accordo ponte derivi, in ogni caso, a favore dei suddetti lavoratori un incremento della somma tra paga tabellare e superminimo collettivo non inferiore ad euro 40,00 (quaranta/00) mensili. La presente disposizione non si applica ai lavoratori il cui superminimo collettivo è stato determinato successivamente al rinnovo del CCNL Aiop Strutture sanitarie stipulato in data 8/10/2020.
Il superminimo collettivo non concorre alla quantificazione della paga giornaliera ed oraria ma è utile ai fini del calcolo del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso e sarà non assorbibile in caso di futuri aumenti contrattuali a qualsiasi titolo riconosciuti.
Resta inteso che il presente articolo non incide sui superminimi individuali dei lavoratori interessati, che continueranno a mantenere lo stesso regime di assorbibilità o non assorbibilità già individualmente pattuito.
Contratto a tempo determinato
Dal 1° ottobre 2023-10-29, vengono inserite le seguenti causali nel contratto a termine:
a. punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non s1a possibile sopperire con il normale organico;
b. per garantire 1e indispensabili necessità dei servizi e la totale funzionalità di tutte le strutture durante il periodo annuale programmato di ferie;
c. per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla struttura;
d. per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto;
e. particolari necessità conseguenti a servizi/attività di nuova istituzione;
f. temporanea inidoneità accertata ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 81/2008 o dell'art. 5 1. 300/1970 di lavoratore ricollocato in una diversa mansione;
g. completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato.
Lavoro notturno
Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne (servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00) spetta una maggiorazione pari al 15% della quota oraria lorda per le ore di lavoro notturno.
Premio di anzianità
Si conviene che a tutti i dipendenti appartenenti ai livelli A, B. C, D1, D2, D3, E1, E2, E3, che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, abbiano già maturato dieci anni di anzianità nella stessa Azienda o Gruppo compete un importo lordo pari a € 40,00 da erogarsi per tredici mensilità ed utile ai fini del TFR.
Premio di produttività
Dal 1° ottobre 2023, il Premio di produttività viene soppresso.
Nelle more di definire una nuova disciplina, nell’ambito del contratto unico di settore, viene demandato alla contrattazione di livello aziendale l’istituzione di un nuovo premio di produttività annuale a cui destinare gli importi accantonali nel fondo di produttività aziendale, assegnando premialità alla continuità lavorativa.