(vigenza contrattuale 01-01-2023/ 31-12-2025)
Sfera di applicazione del Ccnl
Si applica agli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti all’occhialeria.
Banca delle ore individuale Accr 28-04-2023 Art. 39
A decorrere dal 1 ° gennaio 2001 confluiranno nella banca delle ore individuale le giornate di permesso per le quattro ex festività del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse vengano impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.
L'utilizzo dei permessi di cui sopra è consentito, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte.
A decorrere dal 1 ° gennaio 2009, ciascun lavoratore potrà far confluire nella banca individuale delle ore le prime 24 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Dal 1 ° gennaio 2024, potranno confluire nella banca ore individuale il 50% delle ore straordinarie successive alle prime 24 ore di cui al comma precedente.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 ciascun lavoratore con contratto a part-time potrà far confluire nella banca delle ore individuale le prime 12 ore annue di lavoro supplementare con le forme di recupero di cui sopra.
Dal 1 ° gennaio 2024, potranno confluire nella banca ore individuale il 50% delle ore di lavoro supplementare successive alle prime 12 ore di cui al comma precedente.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero.
In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria.
I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati.
Salvo diversa pattuizione, non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestato per manutenzione ed inventario.
Sono fatte salve le condizioni aziendali di miglior favore già in essere.
Assistenza Sanitaria Integrativa Art. 48
In applicazione del ceni 19 luglio 2016, le parti hanno contribuito all'attivazione del fondo di assistenza sanitaria integrativa intersettoriale della Moda Sanimoda, che è attivo dal 1 ° gennaio 2018 e, a seguito degli accordi attuativi intervenuti tra le Parti, eroga prestazioni sanitarie ai lavoratori del settore occhialeria dal 1 ° aprile 2018.
Le Parti firmatarie del presente ceni intendono confermare la garanzia per tutti i dipendenti del settore dell'assistenza sanitaria integrativa offerta da Sanimoda e tal fine concordano: di finanziare l'adesione al fondo Sanimoda con un contributo mensile a carico delle imprese che, con decorrenza 1 ° gennaio 2020, viene fissato in 12,00 euro per 12 mensilità per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a nove mesi.
Con decorrenza dal 1 ° gennaio 2024, al fine di elevare il livello delle prestazioni di sanità integrativa con il passaggio al Piano Sanitario Premium, il suddetto contributo mensile viene fissato in 15 euro.
b) di confermare che il finanziamento non riguarda le imprese che già prevedono analoghe forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori a quello di cui sopra.
In caso di costi inferiori, le imprese provvederanno all'integrazione o alla confluenza nel Fondo, con la stessa decorrenza, previa verifica con la RSU.
Con decorrenza dal 1 ° gennaio 2024, tramite Sanimoda sarà attivata a beneficio di tuti i lavoratori del settore una assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC).
Saranno iscritti a tale assicurazione i lavoratori, individuati ai sensi del presente articolo, in forza alla suddetta data. Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende pari a 2,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità' del contributo sanitario di cui al presente articolo.
Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell'azienda o ad alcune categorie di lavoratori una copertura assicurativa comportante un livello di prestazioni (rendita vitalizia) pari o superiore a quello garantito da Sanimoda.