(vigenza contrattuale 1-01-2022/ 31-12-2024)
Sfera di applicazione del Ccnl
Si applica ai dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario.
Elemento di garanzia retributiva Accr 07-02-2023
Per favorire l'effettività della contrattazione di secondo livello, ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello - escluse quelle che versino in condizioni di difficoltà economico-produttiva documentata - e che non percepiscono trattamenti economici individuali o collettivi con la medesima finalità viene riconosciuto a titolo di elemento di garanzia retributiva un importo annuale individuale di 150 euro medi sul parametro del livello C1.
Tale trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di marzo ai lavoratori in servizio alla data di erogazione e viene corrisposto in dodicesimi proporzionali ai mesi di presenza effettiva in servizio nell'anno precedente. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. ed è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta di origine legale o contrattuale.
A livello aziendale possono essere valutate le modalità per riconoscere l'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori con contratti a tempo determinato comunque superiori a 9 mesi ed alle altre tipologie di rapporto di lavoro subordinato.
A decorrere dall'anno 2023 l'elemento di garanzia retributiva viene aumentato dell'importo di 60 euro medi annui sul livello del parametro medio C1; tale aumento avrà efficacia per le erogazioni a partire da marzo 2024 fatte salve le modalità di calcolo e attribuzione previste dal comma precedente. La clausola di cui al presente comma è confermata solo per la durata del presente C.C.N.L.