(vigenza contrattuale 27-10-2022/ 31-12-2024)
Sfera di applicazione del Ccnl
Si applica al personale dipendente da imprese artigiane aventi i requisiti richiesti dalla Legge 8-8-1985, n. 443 e successive modificazioni, esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici ed in genere aree e locali pubblici e privati, compresi i piazzali e reparti industriali, servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Elemento aggiuntivo omesso versamento bilateralità Accr 27-10-2022
L'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all'interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° novembre 2022.
Si riporta di seguito quanto disciplinato dall'accordo Interconfederale 17-12-2021:
"[...] a partire dal 1º gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva, le imprese non aderenti alla Bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere."
Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione Accr 27-10-2022
A copertura del vuoto temporale contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a 15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022.
Tale importo, che ha natura temporanea, è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.
Le parti concordano che l'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.