Termine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel mese di febbraio 2024 con indicazione dell'IVA dovuta, e contestuale versamento.
Sono tenuti all'adempimento:
- gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA
- gli enti non commerciali soggetti passivi IVA, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
- i produttori agricoli (art. 34, sesto comma, del Dpr 633/1972)
Sono inoltre tenuti alla dichiarazione gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati che sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/1972).
Attraverso il Modello INTRA 12 si deve dichiarare:
- l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente;
- l’ammontare dell’imposta dovuta;
- gli estremi del relativo versamento.
La presentazione deve avvenire telematicamente.
Scarica qui le istruzioni per la compilazione del modello INTRA-12.
Si ricorda che...
In caso di omessa o tardiva presentazione o nel caso di violazioni formali si applicano le seguenti sanzioni:
- omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro ;
- presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio: da 250 euro a 500 euro ;
- presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro ;
- regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell'ufficio : 100 euro.
Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:
- euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza,
- euro 62,50 emtro il termine di presentazione della dichiarazione iva ;
- euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all'anno successivo.