(vigenza contrattuale 1.01.2024-31.12.2026)
Sfera di applicazione del Ccnl
Il presente C.C.N.L. si applica ai lavoratori occupati da Enti, Federazioni, Associazioni, Società, Imprese e lavoratori autonomi, con o senza fine di lucro, caratterizzati da un’organizzazione finalizzata al raggiungimento dello scopo relativo alla gestione degli atleti, nonché alla promozione e/o gestione della pratica sportiva, del fitness e del benessere.
Nella considerazione che, come anche il legislatore della riforma, nell’intenzione di definire gli impianti sportivi, al fine di stabilirne le norme di sicurezza per la costruzione e/o esercizio, ha inteso riferirsi a qualsiasi struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto, si indicano di seguito, a titolo di esempio ed in maniera non esclusiva, gli impianti, i siti e le relative pratiche sportive rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto:
1. Centri o siti sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia e natura, indoor e outdoor, tra quelli di seguito elencati.
2. Palestre e scuole in genere: indirizzate all'insegnamento di discipline sportive, con finalità agonistiche e non (come ad esempio alzate di potenza, attrezzistica, ginnastica artistica, insegnamento arti marziali, boxe, sport da combattimento in genere, ecc.), oppure orientate all'insegnamento di attività contemplate nel fitness: vari tipi di ginnastica (posturale, rilassante, rassodante, dimagrante, ecc.), stretching, yoga, danze, aerobica, step, body building, ecc.
3. Centri o siti fitness: strutture più o meno articolate, la cui tipologia di offerta, di tipo motorio e non solo, è finalizzata prevalentemente alla prevenzione, mantenimento e miglioramento del benessere psico-fisico della persona. Alle attività di tipo prettamente motorio (corsi di ginnastica individuale e/o di gruppo, in sale libere oppure attrezzate, oppure in acqua), si affiancano servizi per la cura della persona, tra cui trattamenti estetici, massofisioterapia, medicina naturale (shiatsu, riflessologia plantare, ayurveda), sauna, bagno turco, idromassaggio, ecc.
4. Centri o siti benessere: strutture orientate al benessere della persona; si distinguono dai centri fitness in quanto l'offerta delle attività di tipo motorio è decisamente ridotta e comunque non prevalente rispetto ai servizi di cura alla persona.
5. Centri o siti natatori/piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, ecc.
6. Campi o aree per Io svolgimento della disciplina sportiva del tennis, del paddle e dello squash.
7. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf, del minigolf e del footgolf.
8. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del calcio, del calcetto, del rugby e del baseball.
9. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva della pallavolo, del basket, della pallamano, del beach volley e del beach tennis.
10. Maneggi, ippodromi, centri o siti ippici, anche dove, oltre alle tradizionali attività, si praticano pony trekking, attività turistica e ippoterapia.
11. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva dell'atletica leggera.
12. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio e dell'hockey sia su ghiaccio che su prato.
13. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del bowling e delle bocce.
14. Sferisteri.
15. Campi o siti per il gioco del pallone elastico e della palla tamburello.
16. Laghetti o aree per lo svolgimento della disciplina della pesca sportiva.
17. Strutture o siti per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno.
18. Centri o siti finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountain bike.
19. Centri o siti per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e piscine.
20. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del biliardo sportivo, del biliardino e del tennis da tavolo.
21. Centri o aree per lo svolgimento delle attività di volo.
22. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina degli sport nautici.
23. Centri o aree per lo svolgimento di sport ciclici (atletica, nuoto, canottaggio, canoa, ciclismo, ecc.), di sport di forza veloce (sollevamento pesi, lanci e salti nell'atletica, salto con gli sci, ecc.), di sport coordinativi complessi (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, tiro a volo, nuoto sincronizzato, ecc.), di sport da combattimento (pugilato, lotta, scherma, judo, ecc.), di giochi sportivi (calcio, basket, volley, pallanuoto, ecc.), di discipline multiple (triathlon, pentathlon, decathlon, ecc.) e conseguente o eventuale gestione di allievi o atleti non regolati dalla legge 23.3.1981, n. 91, modificata dalla L. n. 586/1996.
24. Autodromi o aree per lo svolgimento di sport motoristici in genere.
25. Organismi e/o Enti associativi sportivi riconosciuti dal Coni.
Le Parti si danno atto che la suindicata elencazione ha carattere esemplificativo ed è quindi suscettibile di ampliamenti e modifiche.
Pertanto, l'utilizzo del termine impresa o azienda, nel contratto, è estensivo e comprensivo di tutte le figure giuridiche datoriali, mentre sin d'ora si conviene che possono essere incluse nella sfera di applicazione del presente contratto altre realtà (imprese ed enti) che, attualmente già esistenti o nel futuro emergenti, si caratterizzino o vengano a caratterizzarsi per lo svolgimento di attività in qualche modo connesse o assimilabili a quelle sportive e motorie in genere, ricreative e del tempo libero.
Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie di lavoratori.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente, da ultimo modificata con la riforma dello sport e dei relativi decreti legislativi.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Tutto ciò premesso, ai fini del presente contratto, fatte salve le ulteriori definizioni previste nel corpo dello stesso, i seguenti termini hanno il significato ad essi attribuito qui di seguito:
- Coni: designa l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
- DPS: designa il Dipartimento per lo sport, quale struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport;
- Sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport;
- CIP: designa il Comitato Italiano Paralimpico, quale ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;
- Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni;
- Settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva non qualificato come professionistico;
- Settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
- Disciplina Sportiva Associata o DSA: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
- Enti di Promozione Sportiva o EPS: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;
- Federazioni Sportive Paralimpiche o FSP: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
- ASD o SSD: individua l’associazione o la società sportiva dilettantistica, intesa quale soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- Impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto, conformemente a quanto stabilito alla lett. d) dell’art. 2, D. Lgs. 38/2021;
- Direttore di gara: il soggetto che, ai sensi dell’art. 2, lett. o), D. Lgs. 36/2021, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;
- Direttore sportivo: il soggetto che, ai sensi dell’art. 2, lett. p), D. Lgs. 36/2021, cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché' la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
- Direttore Tecnico: il soggetto che, ai sensi dell’art. 2, lett. q), D. Lgs. 36/2021, cura l’attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;
- Lavoratore sportivo: designa l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, e ogni altro soggetto di cui all’art. 25, D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni;
- Tesserato: la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo agli effetti dell’art. 15, D. Lgs. 36/2021 ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpiche, nonché con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato.
Minimi retributivi per lavoratori subordinati Ccnl 12-01-2024
Qualificati |
Retribuzione alla firma 1.1.2024 |
Quadri |
1.943,93 |
I |
1.856,08 |
II |
1.686,04 |
III |
1.527,36 |
IV |
1.406,82 |
V |
1.319,18 |
VI |
1.247,94 |
Tabella compensi per collaboratori coordinati e continuativi
Tabella compensi collaboratori coordinati e continuativi (quota orario tabella lavoratori dipendenti maggiorata del 25%)
Liv. |
Par. |
Retribuzione dall’1.1.2024 |
Quadri |
139,5627 |
1.943,93 |
I |
132,956042 |
1.856,08 |
II |
120,996569 |
1.686,04 |
III |
109,064741 |
1.527,36 |
IV |
100 |
1.406,82 |
V |
94,2365549 |
1.319,18 |
VI |
88,8796735 |
1.247,94 |
Superminimo assorbibile (ex 14a) assunti ante 22.12.2015 Ccnl 12-01-2024
Previsto l'assorbimento in paga base della quattordicesima mensilità, attraverso il riconoscimento di un superminimo assorbibile.
Livelli |
01.01.2024 |
QUADRI |
160,85 |
I |
153,23 |
II |
109,45 |
III |
125,70 |
IV |
115,25 |
V |
108,61 |
VI |
102,43 |
Classificazione del personale
Soppresso il livello 7.
Ferie
Il personale ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Mensilità aggiuntive
Il 5 dicembre di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
Part time Art.
Trattamento economico e normativo: è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il riproporzionamento si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Quota oraria della retribuzione: per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario.
Ferie: 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Lavoro supplementare:
Quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 50 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto, nella misura del:
- 25%;
- 28% supplementare prestato nei giorni festivi;
- 30% supplementare prestato di notte.
Tutte le maggiorazioni sono determinate forfetariamente e convenzionalmente, e sono comprensive di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, e non sono cumulabili fra loro. Tali maggiorazioni, che non rientrano nella retribuzione di fatto, escludono il computo della retribuzione per lavoro supplementare su ogni altro istituto.
Clausole flessibili ed elastiche
Nel contratto a tempo parziale possono essere concordate clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nel limite massimo annuo pari al 30% del normale orario annuo concordato.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto.
In alternativa alla maggiorazione dell'1,5%, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili, le parti interessate possono concordare un'indennità annuale pari ad almeno € 120,00 non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
Tali maggiorazioni, che non rientrano nella retribuzione di fatto, escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole elastiche o flessibili su ogni altro istituto.
Mensilità supplementari: in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della 13a mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti per il proporzionamento.
Preavviso: i termini di preavviso hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa. Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livelli |
Durata |
Quadri e 1° |
6 mesi |
2° e 3° |
95 giorni |
4° e 5° |
70 giorni |
6° |
26 giorni |
Il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
Permessi per riduzione di orario
Saranno fruiti gruppi di permessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione permessi, per complessive 40 ore annuali.
Preavviso di licenziamento e dimissioni
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
Livelli |
Giorni di calendario |
Quadri e 1° |
60 |
2° e 3° |
30 |
4° e 5° |
20 |
6° |
15 |
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Livelli |
Giorni di calendario |
Quadri e 1° |
90 |
2° e 3° |
45 |
4° e 5° |
30 |
6° |
20 |
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Livelli |
Giorni di calendario |
Quadri e 1° |
120 |
2° e 3° |
60 |
4° e 5° |
45 |
6° |
20 |
Retribuzione - Compensi Collaboratori Coordinati e Continuativi
La natura della prestazione non prevede la maturazione a favore del collaboratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato al di fuori di quanto specificamente previsto dalla normativa vigente, dal presente CCNL o dal contratto individuale.
Al fine del calcolo dei compensi minimi contrattuali, è applicata una maggiorazione del 25% sulla quota oraria della tabella lavoratori dipendenti, a compensazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e/o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.
I compensi minimi vengono fissati in valori di paga oraria e indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente.
Retribuzione - Elementi
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) retribuzione nazionale conglobata (paga base + contingenza);
b) superminimo non assorbibile per i dipendenti assunti ante 22/12/2015;
c) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
Il superminimo assorbibile, per i dipendenti assunti ante 22/12/2015, è derivante dalla suddivisione dell’importo della 14a mensilità nelle 13 attualmente previste, ed è erogato mensilmente in forma decrescente fino al 31/10/2029.
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui sopra, escluso quanto previsto dalla lettera b), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, delle maggiorazioni per lavoro domenicale e lavoro notturno, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Retribuzione - EDR (Aziende non aderenti agli enti bilaterali)
La parte datoriale che ometta il versamento della quota all’ente bilaterale è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,30% della retribuzione complessiva mensile o del compenso.
Retribuzione - EDR (omesso versamento Fondi)
- L'azienda che ometta il versamento delle quote al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST), è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
- L'azienda che ometta il versamento delle quote alla Cassa di assistenza sanitaria Qu.A.S., è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 40,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Apprendistato professionalizzante
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all'interno della disciplina contrattuale nazionale del CCNL sport nel quinto livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al sesto livello per la prima metà del periodo di apprendistato, al quinto livello nella seconda metà del periodo di apprendistato.