Pagamento da parte di artigiani e commercianti della prima rata del 2024 dei contributi INPS dovuti sul “minimale”, da effettuare tramite Modello F24, indicando i seguenti codici di riferimento:
- AF - Contributi dovuti sul minimale (artigiani);
- CF - Contributi dovuti sul minimale (commercianti).
Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti iscritti, con o senza partita IVA, titolari di imprese artigiane e commerciali, sia per sé stessi, sia per le altre persone che prestano la loro attività lavorativa nell’impresa familiare o coniugale.
Possono richiedere agevolazione contributiva:
- pensionati presso le gestioni dell'Istituto (art. 59, c.15, L.449/1997) con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto (riduzione contributiva del 50%).
- soggetti rientranti nel regime forfettario di cui all’art.1, c. 54, lett. a), L.190/2014 (riduzione contributiva del 35%).
Si ricorda che...
Le disposizioni per la contribuzione nell'anno 2024 sono state fornite con la Circolare INPS n. 33 del 7 febbraio 2024.
Per l'anno corrente, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.415,00 euro.
Il nuovo reddito minimale determina un incremento nel 2024 della quota di contributi fissi versata dagli Artigiani e dai Commercianti.
Gli importi sono riportati nella tabella sottostante.
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità) | € 4.515,43 (4.507,99 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità) | € 4.460,19 (4.452,75 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Termini per il versamento
I contributi fissi dovranno essere versati in quattro rate – tramite modello F24 – alle scadenze che seguono:
- 16 maggio 2024 (1° rata)
- 20 agosto 2024 (2° rata)
- 18 novembre 2024 (3° rata)
- 17 febbraio 2025 (4° rata)
I contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche ossia:
- Saldo 2023 e I acconto 2024 entro il 30 giugno 2024 (salva la possibilità di posticipare con la maggiorazione dello 0,40%)
- II acconto 2024 entro il 30 novembre 2024.