Sfera di applicazione del Ccnl
Si applica agli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini (Confapi).
Apprendistato professionalizzante Accr 29-02-2024
Considerato che il D. Lgs. 15.06.2015, n. 81 disciplina l'Apprendistato prevedendone tre distinte, tipologie:
a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) Apprendistato professionalizzante;
c) Apprendistato per alta formazione e ricerca;
considerato che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, le Parti concordano la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali, al fine di consentirne l’utilizzo da parte delle imprese edili che applicano il presente Contratto.
L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e quello per alta formazione e ricerca, saranno oggetto di ulteriori accordi.
In relazione ai limiti previsti per l'assunzione di nuovi apprendisti in ragione del consolidamento o meno dei rapporti di lavoro degli apprendisti assunti in precedenza nella stessa impresa, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti alla data di stipula del presente Accordo.
Lettera A
(Norme generali)
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nelle piccole e medie imprese del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente articolo e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione territoriale in conformità con il presente C.C.N.L.
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67 del presente C.C.N.L.
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall’art. 5 e dall'art. 44 del vigente C.C.N.L.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica la normativa sui riposi contenuta rispettivamente negli artt. 7 e 44, lett. B).
Lettera B
(Età dell'apprendista)
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 17/10/2005, n. 226.
A decorrere dall’1.1.2022 e fino a vigenza della normativa, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, ai fini della riqualificazione professionale, i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22ter del D. Lgs. 14/09/2015, n. 148 oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D. Lgs. n. 85/2015, come modificato dalla legge 30.12.2021, n. 234, art. 1, comma 248).
Lettera C
(Periodo di prova)
Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.
Per l'assunzione in prova del l'apprendista è richiesto l’atto scritto.
Durante tale periodo ciascuna delle Parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Superato il periodo di prova, l'assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata direttamente all'interessato.
Lettera D
(Forma e contenuto del Contratto)
Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un Contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati:
- la qualifica professionale che sarà acquisita al termine del periodo di formazione;
- la durata del periodo di apprendistato;
- la retribuzione;
- la durata del periodo di prova;
- il rinvio al piano formativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Il piano formativo individuale (PFI) dovrà essere allegato al Contratto come parte integrante dello stesso. È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della l. 23/12/2000, n. 388 e all'art. 12 del D. Lgs. 10/09/2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni.
Lettera E
(Apprendistato presso aziende diverse)
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualifiche.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul CIPE o altra documentazione equipollente oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all’attività formativa con l'attestazione del tutore o referente aziendale nel CIPE e/o con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edite o dall'Ente riconosciuto presso cui si è svolta la formazione; il computo dei periodi accumulati sarà evidenziato nel PFI.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale e nel CIPE. un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualifiche, è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Lettera F
(Durata del contratto)
La durata del contratto di Apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:
1° Gruppo
Rientrano in questo gruppo i lavoratori riconducibili ai profili professionali aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all'impresa, che siano in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva.
Durata: 60 mesi.
2° Gruppo
Lavorazioni polivalenti con mansioni esecutive che richiedono l’acquisizione di conoscenze specifiche ed elevata specializzazione sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni non rientranti nel primo gruppo.
Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale.
Durata: 51 mesi.
3° Gruppo
Lavorazioni esecutive di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata: 48 mesi.
4° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scagliolista), cartogessista, montatore di prefabbricati, installatore di cappotti termici, scalpellino. Durata: 36 mesi.
Impiegati
Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 3° gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del quarto e quinto livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 2° gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del sesto e settimo livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° gruppo.
Lettera G
(Retribuzione)
La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sottoindicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore. E.V.R. e percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello. Per il gruppo 1° e 2° l'applicazione delle percentuali sottoindicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.
Gruppi |
I sem. |
II sem. |
III sem. |
IV sem. |
V sem. |
VI sem. |
VII sem. |
VIII sem. |
IX sem. |
X sem. |
1° |
74 |
76 |
79 |
79 |
86 |
86 |
91 |
91 |
96 |
96 |
2° |
74 |
76 |
79 |
79 |
86 |
86 |
91 |
91 |
96 |
- |
3° |
74 |
76 |
79 |
79 |
86 |
86 |
91 |
96 |
- |
- |
4° |
74 |
76 |
79 |
84 |
91 |
96 |
|
- |
- |
|
Lettera H
(Inquadramento)
Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:
- gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° e 5° livello;
- gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello;
- gli apprendisti operai del 3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello.
Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.
Lettera I
(Apprendistato professionalizzante specialistico)
Con riferimento al processo di qualificazione della Piccola e Media Industria ed in coerenza con quanto stabilito dalle Parti con il Rinnovo del 29.2.2024, con il fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti attraverso l’istituto dell’apprendistato, considerato come strumento principale per l’ingresso dei giovani nel settore, le Parti concordano la definizione di un nuovo profilo di “Apprendistato Professionalizzante Specialistico” e del suo specifico percorso formativo cosi strutturato:
- l'impresa, attraverso la predisposizione e la condivisione con il sistema bilaterale formativo delle Scuole Edili/Enti Unificati, pianifica e definisce un Piano Formativo Individuale (PFI) con l’obiettivo di dotare l'apprendista di competenze per svolgere mansioni riferibili ad elevate qualifiche;
- i corsi professionalizzanti, previsti nel PFI e compresi nel CFN, saranno obbligatoriamente messi a disposizione dalle Scuole Edili/Enti Unificati e saranno usufruibili per l’impresa gratuitamente;
- il PFI può prevedere, per i soli Gruppi 1 Sp e 2 Sp, corsi professionalizzanti e di aggiornamento, entro 36 mesi dalia trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Al termine del periodo di “apprendistato professionalizzante specialistico”, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:
• gli apprendisti operai del 1° gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4°o 5° livello;
• gli apprendisti operai del 2°gruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3°o 4°livello;
• gli apprendisti operai del 3°gruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3° livello.
Agli apprendisti assunti in base al presente articolo si applicheranno le percentuali retributive indicate nella tabella sottostante:
Gruppi |
I anno |
II anno |
III anno |
VII sem. |
VIII sem. |
IX sem. |
1 Sp |
78 |
80 |
86 |
91 |
96 |
96 |
2 Sp |
78 |
80 |
86 |
91 |
96 |
- |
3 Sp |
78 |
80 |
86 |
91 |
- |
- |
La retribuzione dell'apprendista, disciplinato in questa lettera, è rinvenibile alla Lettera G.
Lettera L
(Piano formativo individuale)
Il piano formativo individuale (PFI) sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutore o referente aziendale.
Il piano formativo individuale, di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti dal Formedil - Ente Unico per la formazione e la sicurezza nell'edilizia Nazionale, dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro e potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutore o referente aziendale.
Per la compilazione del piano formativo individuale, compresa l'analisi delle competenze generali e professionali dell'apprendista, l'impresa potrà avvalersi delle scuole edili o degli enti formativi accreditati di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente Accordo anche ai fini previsti dalla precedente Lettera I.
Il PFI dovrà contenere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le eventuali competenze possedute al momento della stipula del contratto, l'indicazione del tutor.
Nel caso di utilizzo da parte dell'impresa del sistema bilaterale formativo, alla Scuola Edile e/o all'Ente di formazione, possono essere affidati i seguenti compiti:
- Supporto e consulenza all'impresa nella definizione del piano formativo individuale;
- Raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- Individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa e supporto alla formazione professionalizzante interna con tutor propri;
- Consulenza ed accompagnamento per l'impresa e per l'apprendista nel percorso di inserimento di quest’ultimo;
- Verifica ed attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del lavoratore valevole ai fini della formazione continua.
Lettera M
(Formazione dell'apprendista)
La durata della formazione di tipo professionalizzante, che il datore di lavoro deve impartire all'apprendista, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente C.C.N.L. tenendo conto anche di quanto previsto dal Catalogo Formativo Nazionale (CFN).
Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le Parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza prevista dal D. Lgs. 8.4.2008, n. 81 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011) e s.m.i.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante.
Le ore di formazione eventualmente svolte all'esterno dell'azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole edili del C.C.N.L. cui partecipino le organizzazioni firmatarie del presente Accordo o presso altri enti accreditati, di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente Accordo e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività; in tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul lavoro (on the job), aula, formazione a distanza (e-learning), seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, apprendimento d'azione (action learning), visite aziendali.
La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutore o referente aziendale.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, così come regolamentata dalla legislazione regionale, ed è determinata per un monte ore complessivo non superiore a 120, per la durata del triennio.
Le ore di formazione previste al comma 2 della presente lettera, sono ridotte del 50% in caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.
Lettera N
(Tutore o Referente aziendale)
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2015, l'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri e delle previsioni contenute nella presente regolamentazione, è seguita dal Tutore o dal referente aziendale per l’apprendistato, che dovrà essere individuato nel PFI. Il tutore o referente aziendale interno per l'apprendistato, può essere svolto dal titolare dell’impresa stessa; nel caso in cui la persona designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà:
- possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.
In caso l'impresa intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, della Scuola Edile o dell'Ente formativo di emanazione o partecipato dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente Accordo, questi dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.
Lettera O
(Attribuzione della qualifica)
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attribuirà all'apprendista la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali.
Lettera P
(Registrazione della formazione e della qualifica)
La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali, sarà registrata nel Cipe o documento equipollente.
Lettera Q
(Disciplina del recesso)
Durante il periodo di apprendistato nessuna delle Parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle Parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
Se nessuna delle Parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Lettera R
(Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato)
In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa.
Prima della scadenza rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare all'apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.
Lettera S
(Decorrenza)
La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dall’1.4.2024.
I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto.
Le Parti si fanno carico di istituire una commissione atta allo studio e all’aggiornamento della disciplina all’art. 94 Disciplina dell'Apprendistato del presente C.C.N.L.
Le Parti condividono la necessità di attribuire consistenza strutturale, nonché economica, alle attività di formazione, verificandone costantemente la loro finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori, sia assunti che da assumere.
Il Formedil - Ente Unificato Nazionale formazione e sicurezza, in considerazione della necessità e della urgenza di dotare il settore delle professionalità richieste e necessarie e al fine di omogeneizzare i percorsi formativi e i relativi costi su tutto il territorio nazionale, definirà, di concerto con le Parti sociali e fermo restando l'erogazione della formazione istituzionale da parte degli Enti Formativi del settore, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente C.C.N.L., un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bioedilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, ecc.
Unitamente alla predisposizione del CFN, tutte le Scuole Edili/Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l'offerta formativa istituzionale già erogata, anch'essa prevista nel suddetto CFN e in piena sinergia con gli enti formativi regionali di settore.
Il suddetto catalogo formativo avrà, come prioritario obiettivo, la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, intesa come quella non derivante da obblighi previsti dalle norme, unitamente al catalogo della formazione istituzionale.
Le Parti stabiliscono l'introduzione, a far data dall’1.3.2024 di una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale, della formazione professionalizzante promossa dalle scuole territoriali, e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del suddetto Fondo saranno definite con un apposito Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente C.C.N.L.
I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile.
Per le medesime imprese sono, altresì, gratuiti i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.
I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per legge, svolti presso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche nella giornata del sabato e le imprese saranno esonerate dal relativo versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale retribuzione.
A decorrere dall’1.4.2024, la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari allo 0,60%, a partire dall’1.1.2025 la contribuzione sarà prevista nella misura massima dell'1%. Sono fatti salvi gli enti territoriali la cui contribuzione è già pari all'1%.
Le Parti si attiveranno affinché Fapi adotti idonee linee di finanziamento progettuali rivolte alle imprese edili iscritte al sistema bilaterale, in relazione sia alla formazione istituzionale già erogata che a quella legata al CFN.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del C.C.N.L. vigente, si aggiunge all'art. 93 il seguente paragrafo: "Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:
• all'operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio qualificato;
• agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio specializzato;
Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.
Nell'ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dai sistemi bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.
In attuazione e in applicazione dell'Accordo di Rinnovo del C.C.N.L. Confapi Aniem del 29.7.2019 è istituito, al livello territoriale, presso la Cassa Edile/Edilcassa locale, il "Fondo territoriale per la Qualificazione del settore -Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori", di seguito denominato Fondo, alimentato da un'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nel predetto Contratto Collettivo Nazionale fra Confapi Aniem e le OO.SS..
Il Fondo entra in vigore l’1.4.2024, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dall’1.7.2024.