Entro il 27 maggio (poiché il 25 del mese cade di sabato) si dovranno presentare gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni effettuate nel mese di aprile per i soggetti Iva con obbligo mensile.
In caso di omessa o tardiva presentazione o nel caso di violazioni formali si applicano le seguenti sanzioni:
- omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro ;
- presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio: da 250 euro a 500 euro ;
- presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro ;
- regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell'ufficio : 100 euro.
Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:
- euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza,
- euro 62,50 emtro il termine di presentazione della dichiarazione iva ;
- euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all'anno successivo.
Si ricorda che...
Ai fini della verifica dell'obbligo mensile, occorre verificare i seguenti limiti.
Cessioni intracomunitarie di beni (Modello INTRA-1 bis) e servizi resi a soggetti comunitari (Modello INTRA-1 quater)
1. I modelli devono essere trasmessi con cadenza mensile dai soggetti passivi che hanno realizzato - nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento - un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari superiore a 50.000 euro.
2. I modelli devono essere trasmessi con cadenza trimestrale dai soggetti passivi che hanno realizzato - nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento - un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari inferiore a 50.000 euro.
La parte relativa alla compilazione ed invio dati ai fini statistici è obbligatoria in caso di realizzo - nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento - di un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari superiore a 100.000 euro.
Acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA-2 bis) e servizi ricevuti da soggetti comunitari (Modello INTRA-2 quater)
A partire dal 1° gennaio 2018, gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni sono stati aboliti a fini fiscali. Dunque, l'obbligo di presentazione resta per soli fini statistici.
L'obbligo di trasmissione mensile spetta ai soggetti che hanno effettuato, nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento:
• un ammontare totale trimestrale di acquisti intracomunitari di beni pari o superiore a 350.000 euro (INTRA-2 bis)
• un ammontare totale trimestrale di servizi ricevuti pari o superiore a 100.000 euro (INTRA-2 quater)
A partire dal 1° gennaio 2022, non è più possibile presentare i Modelli INTRA-2 bis e INTRA-2 quater con periodicità trimestrale. Dunque, i soggetti che non superano i limiti di 350.000 euro (acquisti di beni) e 100.000 euro (servizi ricevuti) non devono presentare i relativi modelli INTRA.