Termine per versare l'Iva dovuta a seguito della "scissione dei pagamenti".
Sono tenuti al versamento dell'Iva gli enti, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato, nonché le pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva.
Il versamento deve avvenire telematicamente tramite:
- Modello F24Ep con il codice tributo 620E
- Modello F24 "ordinario" con il codice tributo 6040
Si ricorda che...
Le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" utilizzando i codici tributo:
- Modello F24Ep codice tributo 621E
- Modello F24 "ordinario" codice tributo 6041