I contribuenti Iva trimestrali naturali o "speciali" (art. 74, c. 4, D.P.R. n. 633/1972) devono liquidare e versare l’imposta dovuta relativa al 1° trimestre 2024 (gennaio, febbraio e marzo).
Il versamento dell'IVA dovuta (maggiorata dell'1% a titolo di interesse) deve avvenire tramite modello F24 - da inviare esclusivamente in forma telematica - indicando il codice tributo:
- "6031 - Versamento Iva trimestrale - 1° trimestre"
I contribuenti Iva trimestrali che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione (articolo 74, comma 5, Dpr n. 633/72) provvedono al versamento dell’imposta dovuta relativa al primo trimestre 2024. Nell'F24 vanno indicati i codici tributo:
- 6724 subfornitura - Iva trimestrale - 1° trimestre
- 6720 subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 1° trimestre.
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al primo trimestre 2024. Il codice tributo da utilizzare è il seguente:
- 6031 versamento Iva trimestrale - 1° trimestre.