(vigenza contrattuale 01-01-2023/ 31-12-2026)
Sfera di applicazione del Ccnl
Si applica ai dipendenti dell’Area alimentazione – Panificazione (Artigianato).
Arretrati Acc 06-06-2024
Le Parti hanno convenuto i seguenti incrementi:
- 198 euro lordi per il livello A2 Settore Panificazione che saranno erogati con le seguenti decorrenze: 60 euro dall’1.4.2024, 40 euro dall’1.1.2025, 55 euro dall’1.11.2025, 43 euro dall’1.4.2026.
I suddetti importi sono riparametrati per gli altri livelli d’inquadramento come da tabelle allegate.
Gli aumenti retributivi relativi alla prima tranche, decorrente dall’1.4.2024, saranno erogati in un’unica soluzione, in occasione del cedolino paga del mese di giugno 2024, sotto la voce “Arretrato C.C.N.L.”.
Liv. |
Minimi fino al 31.3.2024 |
Prima Tranche dall’1.4.2024 |
Minimi dall’1.4.2024 |
A1s |
1.889,96 |
68,91 |
1.958,87 |
A1 |
1.757,02 |
64,06 |
1.821,08 |
A2 |
1.645,54 |
60,00 |
1.705,54 |
A3 |
1.506,79 |
54,94 |
1.561,73 |
A4 |
1.427,60 |
52,05 |
1.479,65 |
B1 |
1.850,39 |
67,47 |
1.917,86 |
B2 |
1.520,17 |
55,43 |
1.575,60 |
B3s |
1.479,47 |
53,94 |
1.533,41 |
B3 |
1.431,21 |
52,19 |
1.483,40 |
B4 |
1.357,35 |
49,49 |
1.406,84 |
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 160 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di giugno 2024, la seconda pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di settembre 2024.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’”Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di” Una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.