(vigenza contrattuale 1-01-2022/ 31-12-2024)
Sfera di applicazione del Ccnl
Si applica ai dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario.
Assistenza Sanitaria Integrativa Accr 7-02-2023
Premesso che il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali della persona ed un interesse primario della collettività e ferma restando la validità e la centralità delle forme di assistenza pubblica garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, la legislazione vigente consente di integrare le prestazioni pubbliche con forme di assistenza sanitaria complementari definite negozialmente.
Le Parti stipulanti intendono garantire anche ai lavoratori del settore Funerario un sistema contrattuale di prestazioni sanitarie integrative: a tal fine convengono di aderire al Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dei Servizi Ambientali Fasda, il cui statuto (artt. 4 e 5) prevede l'adesione di soci non fondatori, con decorrenza 1.10.2018.
L'adesione al Fondo comporta l'obbligo di iscrivere i rispettivi dipendenti in forza, non in prova, con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti), anche a tempo parziale purché con orario di lavoro pari almeno al 50% dell'orario normale a tempo pieno; sono considerati in forza anche i dipendenti in aspettativa non retribuita.
Per il finanziamento delle prestazioni è stabilito a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore iscritto un contributo ordinario trimestrale pari a 42,50 euro, al netto del vigente contributo di solidarietà ed al lordo delle spese di funzionamento del Fondo, con inizio del versamento a partire dall’1.10.2018.
A decorrere dall’1.7.2024 il contributo che le aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo trimestrale pari a 42 euro, al netto del contributo di solidarietà ed al lordo delle spese di funzionamento del Fondo. Di conseguenza a decorrere dal versamento del 16.7.2024 il contributo ordinario trimestrale è aumentato alla misura complessiva di 84,50 euro per ogni lavoratore dipendente.