(vigenza contrattuale 1.07.2024-31.12.2027)
Sfera di applicazione del Ccnl
Il presente C.C.N.L. disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sottoindicate ed il relativo personale dipendente:
I) Aziende Alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande, affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura attività ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero, a prescindere dalla capacità ricettiva o dal numero di camere;
b) bar, ristoranti, stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali, [taverne,] locali notturni, [caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III] e altri pubblici esercizi annessi [agli alberghi e pensioni] alle attività ricettive con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; hostel, residences, villaggi turistici;
d) servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata; altri servizi di alloggio;
e) servizi di intermediazione per servizi di alloggio;
f) colonie climatiche e attività similari;
g) centri benessere e/o termali integrati in aziende alberghiere;
h} attività non turistiche (es. commerciali) svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, a condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica.
Chiarimento a verbale
Il) Complessi Turistico - Ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
III) Porti e Approdi turistici
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
] IV) Rifugi Alpini
Nei punti I) e II) si intendono incluse tutte le aziende inquadrate nella divisione 55 della classificazione delle attività economiche (Ateco), anche se non espressamente menzionate.
Congedo parentale Accr 5.07.2024
Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151,
a) si intende per congedo parentale l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, nei primi dodici anni di vita del bambino; tale diritto è riconoscibile per ogni figlio nato e può essere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente per lo stesso bambino;
b) ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro per i seguenti periodi:
- la madre lavoratrice per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a tre mesi;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di dieci mesi di congedo parentale, elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi.
Il diritto al congedo parentale è riconosciuto al genitore anche se l'altro non ne ha diritto.
Salvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di fruizione del congedo parentale è di cinque giorni, ridotto a due giorni nei casi di congedo parentale su base oraria.
I congedi parentali possono essere frazionati, anche a ore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a quindici giorni continuativi nell'ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo. La contrattazione integrativa può stabilire diverse modalità di fruizione.
Durante il periodo di congedo parentale, il genitore che ne fruisce ha diritto a una indennità a carico dell'Inps, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29.2.1980, n. 33.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per il periodo di congedo parentale.
A decorrere dall’1.7.2024, i periodi di congedo parentale devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi all'integrale maturazione e corresponsione della tredicesima, delle ferie e dei permessi per riduzione dell'orario di cui all'art. 111, mentre per la quattordicesima mensilità saranno computati a decorrere dall’1.12.2027.
Quattordicesima mensilità (Art. 161)
A tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
La quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima.
I giorni lavorati - determinati in ventiseiesimi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo mensile.
Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo.
A decorrere dall’1.7.2024, i periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") saranno computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità. A decorrere dall’1.12.2027, i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.
Maternità e paternità e quattordicesima mensilità (Art. 179)
Durante l'astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'Inps, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del cento per cento della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. I periodi di congedo di maternità e paternità sono utili ai fini del calcolo della tredicesima mensilità e, a far data dall’1.7.2024, della quattordicesima mensilità.
Minimi retributivi (Art. 152)
Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il 31.12.2027, con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:
Liv. |
Luglio 2024 |
Giugno 2025 |
Maggio 2026 |
Aprile 2027 |
Novembre 2027 |
A |
2.309,93 |
2.366,94 |
2.416,82 |
2.466,71 |
2.495,22 |
B |
2.138,57 |
2.191,35 |
2.237,53 |
2.283,72 |
2.310,11 |
1 |
1.992,50 |
2.041,68 |
2.084,71 |
2.127,73 |
2.152,32 |
2 |
1.821,13 |
1.866,07 |
1.905,40 |
1.944,73 |
1.967,20 |
3 |
1.717,55 |
1.759,94 |
1.797,04 |
1.834,13 |
1.855,32 |
4 |
1.620,69 |
1.660,69 |
1.695,69 |
1.730,69 |
1.750,69 |
5 |
1.519,93 |
1.557,44 |
1.590,27 |
1.623,09 |
1.641,85 |
6S |
1.461,49 |
1.497,57 |
1.529,13 |
1.560,69 |
1.578,72 |
6 |
1.440,78 |
1.476,34 |
1.507,45 |
1.538,57 |
1.556,35 |
7 |
1.350,12 |
1.383,45 |
1.412,60 |
1.441,76 |
1.458,42 |
Per il personale degli alberghi a una e due stelle e dei campeggi con un numero di presenze - licenza non superiore a milleduecento, i valori di paga base nazionale conglobata mensile sono i seguenti: (*)
Liv. |
Luglio 2024 |
Giugno 2025 |
Maggio 2026 |
Aprile 2027 |
Novembre 2027 |
A |
2.298,57 |
2.355,58 |
2.405,46 |
2.455,35 |
2.483,86 |
B |
2.128,24 |
2.181,02 |
2.227,20 |
2.273,39 |
2.299,78 |
1 |
1.982,17 |
2.031,35 |
2.074,38 |
2.117,40 |
2.141,99 |
2 |
1.812,35 |
1.857,29 |
1.896,62 |
1.935,95 |
1.958,42 |
3 |
1.709,80 |
1.752,19 |
1.789,29 |
1.826,38 |
1.847,57 |
4 |
1.613,98 |
1.653,98 |
1.688,98 |
1.723,98 |
1.743,98 |
5 |
1.513,73 |
1.551,24 |
1.584,07 |
1.616,89 |
1.635,65 |
6s |
1.455,81 |
1.491,89 |
1.523,45 |
1.555,01 |
1.573,04 |
6 |
1.435,10 |
1.470,66 |
1.501,77 |
1.532,89 |
1.550,67 |
7 |
1.344,96 |
1.378,29 |
1.407,44 |
1.436,60 |
1.453,26 |
Le riduzioni di cui al presente comma non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al quinto livello, nonché ai dipendenti degli ostelli ed ai dipendenti dei bed and breakfast e degli affittacamere.
Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 58 del presente Contratto.(*)
La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:(*)
- all'art. 65 del C.C.N.L. 14.7.1976 per i dipendenti da Alberghi e Pubblici Esercizi;
- indennità di contingenza maturata fino al 31.1.1977;
- elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli articoli 81 e 87 del C.C.N.L. 10.4.1979;
- elemento distinto della retribuzione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 148 del C.C.N.L. Turismo 20.2.2010;
- indennità di contingenza di cui agli artt. 153 e 154 e all'all. C del C.C.N.L. Turismo 20.2.2010.
Extra
La tabella contenuta al comma 3 dell'art. 155 del C.C.N.L. Turismo 20.2.2010 è sostituita dalla seguente:
Liv. |
Luglio 2024 |
Giugno 2025 |
Maggio 2026 |
Aprile 2027 |
Novembre 2027 |
4 |
14,89 |
15,26 |
15,58 |
15,90 |
16,09 |
5 |
14,19 |
14,54 |
14,85 |
15,16 |
15,33 |
6S |
13,58 |
13,91 |
14,20 |
14,50 |
14,67 |
6 |
13,41 |
13,74 |
14,03 |
14,32 |
14,48 |
7 |
12,55 |
12,86 |
13,13 |
13,40 |
13,56 |
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo stesso. Il datore di lavoro deve provvedere alla trattenuta del contributo posto a carico del dipendente.
Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del C.C.N.L. Turismo si è tenuto conto dell'incidenza delle quote di iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa e dei relativi contributi, che fanno parte integrante del trattamento economico. Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Tale diritto è irrinunciabile.
Conseguentemente, il datore di lavoro che ometta il versamento della suddetta quota è tenuto a corrispondere al lavoratore, per quattordici mensilità, un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari a 14,00 euro lordi, che rientra nella retribuzione di cui all'art. 148 del presente Contratto, fermo restando il diritto al lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. Tale elemento è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e di legge, incluso il trattamento di fine rapporto. La corresponsione di tale elemento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai quadri, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 144 del presente Contratto.
Le Parti congiuntamente impegnano i fondi di assistenza Fast ed Est a verificare il corretto inquadramento delle aziende e a procedere al trasferimento delle posizioni contributive relative ai lavoratori che risultino iscritti ad un fondo diverso da quello previsto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Vitto ed alloggio (Allegato)
Le aziende alberghiere provvederanno alla somministrazione del vitto ed alla fornitura dell'alloggio ai lavoratori dipendenti alle condizioni appresso indicate:
a) ogni pasto, pranzo, o cena, deve essere composto da un primo piatto, da un secondo con contorno, pane, frutta ed un quarto di vino;
b) la prima colazione deve essere servita secondo gli usi e le consuetudini locali;
c) le camere adibite ad alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro e di igiene e sanità, in particolare per quanto riguarda la cubatura d'aria a disposizione del dipendente;
d) il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell'alloggio corrisponderà il relativo prezzo all'azienda fornitrice nelle misure e con le decorrenze appresso indicate:
servizio |
decorrenza/importo |
|
1° luglio 2024 |
1° gennaio 2026 |
|
un pranzo |
euro 0,95 |
euro 1,05 |
una prima colazione |
euro 0,17 |
euro 0,19 |
un pernottamento |
euro 1,09 |
euro 1,17 |
e) le parti si danno reciprocamente atto che, avendo inteso stipulare con il presente atto una convenzione per la fornitura del vitto e alloggio su scala nazionale ai dipendenti dalle aziende alberghiere, tale fornitura non è collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi;
f) il dipendente è tenuto ad avvertire all'atto dell'assunzione il datore di lavoro della propria intenzione di usufruire del servizio vitto e alloggio. Di ogni modifica di detta scelta deve darne comunicazione al datore di lavoro con preavviso di almeno 30 giorni;
g) il datore di lavoro che per accertate oggettive esigenze aziendali non sia in grado di fornire il servizio di vitto e alloggio deve dichiararlo per iscritto all'atto dell'assunzione in servizio del dipendente. Qualora l'impossibilità a prestare il servizio intervenga in un momento successivo il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alle R.S.A. per ricercare le più idonee soluzioni.
Con le decorrenze sottoindicate, eventuali valori del vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima riportata in tabella:
servizio |
decorrenza/adeguamento |
|
1° luglio 2024 |
1° gennaio 2026 |
|
un pranzo |
euro 0,10 |
euro 0,20 |
una prima colazione |
euro 0,01 |
euro 0,03 |
un pernottamento |
euro 0,09 |
euro 0,17 |
Tredicesima mensilità (Art. 160)
In occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una [gratifica pari ad una] mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, [contingenza,] eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, i giorni lavorati - determinati in ventiseiesimi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo mensile.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente Contratto, fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di integrazione della indennità di malattia per le sole attività che sono tenute a versare detto contributo aggiuntivo.
I periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") nonché i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità.
Premio di risultato (Art. 11)
L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, efficienza e innovazione.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo 1, comma 67-della-legge n. 247 del 2007 e dall'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni.
Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'art. 1, commi 182 e seguenti della legge 28.12.2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni.
Le parti, nel richiamare la disciplina dettata con l'Accordo nazionale del 5.10.2016, concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i seguenti indicatori:
Indicatore |
Modalità di calcolo |
Tasso di occupazione dei posti letto |
Numero delle presenze diviso il numero dei posti letto esistenti moltiplicato per 365 |
Tasso di occupazione delle camere |
Numero delle camere occupate diviso il numero delle camere esistenti moltiplicato per 365 |
Fatturato per presenza |
Fatturato dell'attività ricettiva diviso il numero delle presenze |
Giornate lavorate per presenza |
Numero di giornate lavorate dal complesso dei lavoratori dipendenti dell'azienda diviso il numero delle presenze in alternativa, se l'azienda occupa un numero significativo di lavoratori occupati a tempo parziale, basare l'indicatore sulle ore lavorate dal complesso dei lavoratori dipendenti anziché sulle giornate |
Fatturato per altre attività |
Se l'azienda ha una componente importante di ricavi derivanti da attività diverse da quella ricettiva, possono essere adottati anche indicatori quali il fatturato per coperto, il fatturato per prestazioni accessorie, etc. |
Tasso di disintermediazione |
Valore del fatturato generato da prenotazioni dirette sul totale del fatturato in alternativa: numero delle presenze generate da prenotazioni effettuate direttamente sul totale del numero delle presenze numero delle presenze |
Permanenza media |
Numero delle presenze diviso il numero degli arrivi |
Tasso di fidelizzazione |
Numero degli arrivi dei clienti abituali diviso il numero totale degli arrivi |
Reputation |
Punteggio ottenuto su uno o più portali, a condizione che si possa garantire che si tratta di giudizi espressi da clienti che hanno effettivamente soggiornato |
Le Parti si danno atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo e che la contrattazione integrativa, aziendale o territoriale, potrà individuare ulteriori indicatori, in conformità a quanto previsto dal D.M. 25.3.2016 e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15.6.2016 e successive modifiche e integrazioni.
Salvo diverse intese locali o aziendali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli artt. 209 e 260 del C.C.N.L. Turismo 20.2.2010, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
Classificazione del personale (Art. 48)
I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali, di cui due relativi alla categoria quadri, e altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti declaratorie e le relative figure.
Area Quadri
Ai sensi della l. 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi della azienda e cioè:
Aziende alberghiere
- direttore
Complesso turistico – ricettivi dell’aria aperta
- direttore
Porti e approdi turistici
- direttore del porto.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa e cioè:
Aziende alberghiere
- vicedirettore;
- food and beverage manager, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della conduzione e pianificazione di tutti i servizi di ristorazione rispondendo dell'organizzazione dei servizi e formulando standards di qualità, quantità e costo;
- room division manager alberghi e villaggi turistici, intendendosi per tale colui che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, gestisce, con funzioni di supervisione, il settore comprendente i servizi di ricevimento, portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando e determinando indirizzi organizzativi atti a coordinare i vari servizi, fornendo inoltre proiezione di dati che possono essere usati per la compilazione di situazioni relative all'attività gestionale;
- capo settore commerciale - capo settore marketing, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della direzione esecutiva, dell'organizzazione e pianificazione delle varie attività di programmazione, promozione e vendita, delle quali analizza criticamente i risultati, formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive;
- capo settore amministrativo - capo settore personale, intendendosi per tali quei lavoratori che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, provvedono con autonomia tecnica di gestione alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o attinenti all'amministrazione del personale, formulando sintesi di situazioni preventive e/o consuntive;
- capo settore acquisti - economato, intendendosi per tale colui che, in particolari e complesse strutture organizzative con elevato livello di servizio articolate in vari settori, abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione, pianificando, in collaborazione con gli altri capi dei settori interessati, la politica di tutti gli acquisti;
- capo settore tecnico, intendendosi per tale colui che in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, abbia piena autonomia tecnica e amministrativa di gestione, coordini e organizzi l'attività dei responsabili degli impianti tecnici, attuando in piena autonomia soluzioni e proposte fornitegli;
- capo sistemi informativi (IT manager), intendendosi per tale colui che in autonomia esecutiva ha la responsabilità delle direttive e dei programmi aziendali di un centro di elaborazione dati, organizza e pianifica risorse umane e tecniche in funzione dei progetti intendendo per tali una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa e integrata di un sistema informativo aziendale;
- capo settore sedi congressuali alberghiere e manifestazioni, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse, abbia la responsabilità della direzione, organizzazione e pianificazione delle varie attività - programmazione, promozione, vendita - che si svolgono in una sede congressuale alberghiera, analizzando criticamente i risultati e formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive.
Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
- direttore di campeggio o villaggio turistico nel quale la natura e la struttura del servizio nonché la semplicità dei modelli organizzativi adottati escluda la figura di direttore inquadrato come quadro A;
- vicedirettore, in presenza di direttore inquadrato come quadro A;
- vicedirettore commerciale, tecnico, turistico amministrativo.
Porti e approdi turistici
- vicedirettore del porto.
Livello Primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
Aziende alberghiere
- responsabile di ristorante (restaurant manager), intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse dotate di ristorante con elevato livello di servizio, sovrintende, coordina e gestisce tutta l'attività relativa al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della linea di ristorazione e curando la promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di marketing e di relazioni esterne;
- responsabile dei servizi prenotazione (responsabile booking), intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e complesse coordina con adeguata conoscenza professionale dell'organizzazione del settore turistico, l'attività del servizio, sovrintende alla sua gestione, con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche, curando i rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso;
- responsabile vendite centralizzate, intendendosi per tale colui che, operando nell'ambito di strutture commerciali articolate e complesse nonché avvalendosi di qualificate conoscenze professionali, coordina e sovrintende all'attività della rete di vendita, avendo cura che siano rispettate le politiche commerciali e implementati gli obiettivi di marketing dell'azienda;
- responsabile della comunicazione istituzionale intendendosi per tale colui che - in seno a consorzi, raggruppamenti, reti, associazioni di imprese e organismi similari - coordina e gestisce le attività di promozione dell'immagine e della comunicazione anche istituzionale;
- responsabile tecnico di area;
- analista sistemista, intendendosi per tale quel lavoratore che sia in grado di svolgere la propria attività in assoluta autonomia tecnica anche se secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa e integrata di un sistema informativo aziendale;
- responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria;
- responsabile tecnico area alberghiera villaggi turistici, intendendosi per tale colui che coordina e gestisce il servizio di ricevimento, portineria e camere (housekeeping);
- capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine (executive chef);
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
- capo settore commerciale responsabile del complesso di operazioni attinenti alla ristorazione e vendita di alimenti e merci varie, intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Porti e approdi turistici
- responsabile tecnico o amministrativo del porto;
- nostromo (qualora al nostromo siano attribuite anche le mansioni di responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza e le mansioni di responsabile tecnico dei mezzi nautici e incarichi di progettazione, lo stesso potrà essere inquadrato al livello superiore);
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello Secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
Aziende alberghiere
- capo ricevimento (front office manager);
- primo portiere;
- capo servizi di sala (primo maitre d'hotel);
- capo cuoco (chef);
- prima governante (head of housekeepinq);
- responsabile impianti tecnici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche agli impianti, coordini l'attività del personale addetto, nonché nei villaggi turistici svolga funzioni di coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi;
- capo barman, intendendosi per tale il responsabile delle attività di più bar operanti contemporaneamente e/o autonomamente;
- coordinatore del centro prenotazioni (booking manager);
- coordinatore centro congressi (Mice manager), intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità operativa delle attività di programmazione, promozione, vendita relative a una sede congressuale;
- capo servizio amministrazione e controllo;
- capo servizio personale e formazione;
- capo ced;
- analista programmatore - ced;
- responsabile delle procedure (qualità, sicurezza, privacy, 231, certificazioni ISO, sostenibilità etc.) intendendosi per tale il lavoratore che verifica il rispetto di standards, procedure, norme e regole (compliance), effettua l'audit nelle strutture;
- assistente del direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma iniziativa, nell'ambito delle disposizioni ricevute dalla direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria particolare esperienza professionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori;
- funzionario di vendita;
- cassiere centrale, intendendosi per tale quel lavoratore che in aziende con strutture organizzative complesse, svolga con autonoma iniziativa nell'ambito delle disposizioni ricevute, funzioni di controllo, collegamento e coordinamento di più casse funzionanti autonomamente;
- responsabile della formazione nelle strutture scolastiche per l'istruzione e la formazione professionale turistica e alberghiera, intendendosi per tale colui che si occupa sia della formazione iniziale che degli aggiornamenti professionali del personale, tutor di tirocinanti, tutor di apprendisti, istruttori e insegnanti di materie tecnico pratiche (a mero titolo esemplificativo sala - bar – cucina - ricevimento);
- medico dietoloqo;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
- responsabile di settore commerciale o di servizio (ristorazione, vendita di alimenti e merci varie) senza autonomia amministrativa di gestione;
- responsabile impianti tecnici;
- capo servizio amministrativo;
- capo cuoco;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Porti e approdi turistici
- capo ufficio tecnico o amministrativo;
- responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza;
- responsabile tecnico dei mezzi nautici;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello Terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori e cioè:
Aziende alberghiere
- impiegato addetto al personale e formazione senza superiore gerarchico nella funzione;
- impiegato addetto all'amministrazione e controllo e alle procedure di qualità e sostenibilità senza superiore gerarchico nella funzione;
- impiegato addetto alla comunicazione istituzionale senza superiore gerarchico nella funzione;
- segretario front office e amministrazione, intendendosi per tale la figura del cassiere o del segretario che svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento, determinazione dinamica del prezzo di vendita (pricing) secondo le direttive ricevute, attuazione operativa delle politiche aziendali di gestione dei ricavi (revenue) e cassa, rispetto a quelle di portineria;
- portiere unico;
- segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali le attività di portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria;
- coordinatore ricevimento villaggi turistici, intendendosi portale colui che abbia la responsabilità del coordinamento tecnico-funzionale del servizio di ricevimento;
- prima guardarobiera consegnataria, intendendosi per tale colei che abbia l'incarico di predisporre sulla base di stime tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilità di biancheria occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e coordini l’attività delle altre guardarobiere;
- dietista, nutrizionista, in possesso delle necessarie abilitazioni;
- infermiere in possesso di diploma di laurea in scienze infermieristiche o equipollente;
- fisioterapista abilitato;
- coordinatore reparto cure sanitarie, intendendosi per tale colui che organizza gli appuntamenti dei clienti per i trattamenti, organizza e definisce il tableau delle attività giornaliere, supervisiona lo svolgimento delle attività del reparto, svolge attività professionale di servizio alla persona qualora in possesso dei titoli necessari e supporta la direzione della definizione dei budget di reparto;
- coordinatore centro benessere, spa e sport;
- cuoco unico;
- sottocapo cuoco (sous chef);
- capo pasticcere;
- governante unica (housekeepinq manager);
- coordinatore housekeeping villaggi turistici;
- maggiordomo personale (butler);
- capo operaio;
- primo barman (nei casi in cui il primo barman svolga funzioni di capo dei servizi di bar va inquadrato al secondo livello);
- maitre (nella nuova qualifica di maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo maitre in subordine a un capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente);
- primo sommelier, intendendosi per tale il lavoratore che abbia anche responsabilità di coordinamento tecnico funzionale di più chef ai vini (sommelier);
- barman unico, bartender;
- economo e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori;
- portiere di notte;
- operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico - specialistiche tali da consentirgli di interpretare scherni e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità d'intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti e attrezzature complesse;
- programmatore ced;
- coordinatore delle attività di produzione e promozione in rete (social media, digitai marketing, e-reputation, contenuti visual e web);
- capo animazione;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
- segretario di direzione corrispondente in lingue estere;
- capo operaio coordinatore del lavoro degli operai inquadrati a livello inferiore;
- magazziniere consegnatario senza responsabilità amministrativa di conduzione;
- segretario ricevimento e cassa o amministrazione;
- cuoco unico
- impiegato di concetto;
- capo ufficio contabile ;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Porti e approdi turistici
- impiegato di concetto;
- sommozzatore-ormeggiatore (qualora le mansioni di sommozzatore siano svolte con carattere di saltuarietà, lo stesso sarà inquadrato al quarto livello);
- operaio specializzato provetto;
- addetto alla torre di controllo;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello Quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico - pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
Aziende alberghiere
- segretario, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni, nel rispetto delle procedure stabilite, svolga attività di natura operativa, amministrativa e contabile, di prenotazione, di determinazione dinamica del prezzo di vendita (pricing) secondo le direttive ricevute, di implementazione delle politiche aziendali di gestione dei ricavi (revenue), di gestione della corrispondenza e di redazione di documenti aziendali;
- pasticcere;
- pizzaiolo;
- guardarobiera unica consegnatala;
- portiere (ex secondo portiere ed ex turnante);
- cuoco capo partita;
- chef de rang, sala, piani, vini (sommelier), trinciatore;
- seconda governante;
-barman, barmaid;
- capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere;
- capo garage;
- capo giardiniere;
- operaio specializzato, manutentore, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti e attrezzature;
- addetto fangoterapia;
- massoterapista;
- operatore di assistenza termale, intendendosi per tale colui che, oltre a curare l'accoglienza della clientela e l'erogazione dei trattamenti termali, predispone e utilizza le apparecchiature e i materiali necessari e svolge attività di supporto all'organizzazione e alla gestione del servizio;
- estetista;
- istruttore di nuoto con brevetto;
- istruttore di attività fisco-motorie e discipline specialistiche, istruttore yoga, personal trainer;
- guida (trekking, bike, ski, escursioni);
- conducente di automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che in possesso dei requisiti previsti dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
- capo squadra elettricisti, capo squadra idraulici, capo squadra falegnami, capo squadra dipintori, capo squadra muratori, coordinatori del lavoro degli operai inquadrati ai livelli inferiori;
- operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti e attrezzature;
- pizzaiolo;
- commesso vendita al pubblico intendendosi per tale il lavoratore addetto al complesso delle operazioni connesse alla vendita;
- cameriere, chef de rang che presti la propria attività in aziende nelle quali la natura la struttura e la complessità del servizio di ristorazione richieda autonomia esecutiva e conoscenze specialistiche;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Porti e approdi turistici
- ormeggiatore con cumulo di mansioni (qualora all'ormeggiatore vengano attribuite con carattere di continuità anche le mansioni di addetto alla torre di controllo, lo stesso sarà inquadrato al terzo livello);
- operaio specializzato con cumulo di mansioni;
- impiegato d'ordine;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Chiarimento a verbale
I lavoratori assunti con la qualifica di "infermiere" prima dell’1.7.2024, qualora non siano in possesso dei requisiti professionali previsti per l'inquadramento al terzo livello (diploma di laurea in scienze infermieristiche o equipollente), manterranno l'inquadramento al quarto livello.
Livello Quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico - pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
Aziende alberghiere
- magazziniere comune con funzioni operaie;
- assistente ai bagnanti in possesso delle necessarie abilitazioni;
- addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, alle procedure di certificazione, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci con mansioni d'ordine;
- cassiere bar ristorante;
- autista;
- giardiniere;
- lavandaio unico;
- capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica;
- caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici;
- facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti;
- cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione;
- conducente automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 Kg, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri; motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400 Kg;
- operaio qualificato, manutentore, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti e attrezzature;
- demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- cuoco, cameriere, barista, pasticcere, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menu fisso e avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene in molte aziende alberghiere minori;
- operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la/propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
- addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, sulla base di precise istruzioni, assicura l’ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell’azienda;
- addetto alle attività di promozione in rete (social media, digitai marketing, e-reputation, contenuti visual e web);
- addetto alle vasche da fango, intendendosi per tale colui che provvede al trasporto dell'argilla termale ed esegue le operazioni di rifornimento delle vasche, di sterilizzazione e di irrorazione del fango;
- addetto alle inalazioni;
- massaggiatore;
- addetto centro benessere, SPA, sauna, sport, beauty farm, anche con funzioni di accoglienza clienti;
- assistente di portineria (guest relations officer), intendendosi per tale colui che con conoscenza di lingue straniere, su precise e dettagliate disposizioni, esegue compiti esecutivi di supporto e sostituzione temporanea per l'assistenza alla clientela;
- addetto booking, intendendosi per tale l'impiegato d'ordine con mansioni di attuazione operativa delle direttive inerenti alla gestione delle prenotazioni e gli adempimenti a esse connessi;
- addetto ai servizi animazione/miniclub con esperienza o pratica di lavoro di almeno quindici mesi nell'esecuzione delle relative mansioni;
- assistente alle comunità infantili, babysitter;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
- magazziniere comune;
- addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla cassa bar, alla cassa ristorante, alla cassa negozi vari etc., alla segreteria, al controllo clienti e movimento personale, con mansioni d'ordine;
- controllore di campeggio senza autonomia decisionale;
- assistente alle comunità infantili, babysitter;
- conducente automezzi e natanti;
- aiuto commesso;
- addetto alle operazioni ausiliario alla vendita e alla ristorazione;
- impiegato d'ordine;
- cameriere di bar;
- barista;
- banconiere di tavola calda;
- cuoco, cameriere che prestino la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorante, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menù fisso e avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo, sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande;
- addetto ai campi sportivi e ai giochi ad eccezione del personale addetto esclusivamente alle pulizie;
- addetto alla manutenzione delle aree verdi con patentino uso veleni;
- assistente ai bagnanti in possesso delle necessarie abilitazioni;
- operaio qualificato intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue i lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti e attrezzature;
- addetto a mansioni di ordine;
- capo squadra del personale di fatica e/o pulizie;
- addetto/a ai servizi di alloggio e ristorazione intendendosi per tale colui/colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di riassetto e pulizia degli alloggi e ambienti comuni operi anche nel servizio di ristorazione;
- addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela e opera per la tutela dei beni dell'azienda;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Porti e approdi turistici
- operaio qualificato addetto ai servizi portuali, ivi compresi quelli di ausilio all'ormeggio in banchina;
- giardiniere;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello Sesto Super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
Aziende alberghiere
- commis di cucina, sala e piani, bar, in possesso di diploma corrispondente alle mansioni da svolgere o che abbia comunque acquisito esperienza o pratica di lavoro di almeno quindici mesi nella esecuzione delle relative mansioni;
- commis piccole colazioni (addetto breakfast) in possesso di diploma corrispondente alle mansioni da svolgere o che abbia comunque acquisito esperienza o pratica di lavoro di almeno quindici mesi nella esecuzione delle relative mansioni;
- addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le operazioni tradizionali di riassetto e pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni, siano attribuite ad un unico operatore;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Complessi turistico - ricettivi dell’aria aperta
- commis di cucina, di ristorante, di bar in possesso di diploma corrispondente alle mansioni da svolgere o che abbia comunque acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro di almeno quindici mesi nella esecuzione delle relative mansioni;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Porti e approdi turistici
- operaio comune addetto ai servizi portuali;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello Sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
Aziende alberghiere
- addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;
- commis di cucina, sala e piani, bar, che non sia in possesso di diploma corrispondente alle mansioni da svolgere, per i primi quindici mesi di servizio;
- commis piccole colazioni (addetto breakfast) che non sia in possesso di diploma corrispondente alle mansioni da svolgere, per i primi quindici mesi di servizio;
- addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala
- addetto portineria;
- lavandaio;
- garagista;
- rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
- facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli, servizio navette (shuttle);
- cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni;
- cameriera villaggi turistici;
- vetturiere, car valet;
- aiuto reparto cure sanitarie, intendendosi per tale colui che supporta l'operatore di assistenza termale nello svolgimento delle sue attività;
- assistente istruttore attività fisico-motorie e discipline specialistiche, istruttore yoga, personal trainer;
- operatore di stabilimento balneare, lacuale, piscinale, etc.;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Complessi turistico - ricettivi dell’aria aperta
- operaio comune e/o generico;
- [guardiano] addetto al controllo delle aree notturno e diurno;
- addetto all'area di ingresso o di parcheggio;
- accompagnatore su campo;
- commis di cucina, ristorante, bar, banco bar, self-service, tavola calda che non sia in possesso di diploma corrispondente alle mansioni da svolgere, per i primi quindici mesi di servizio;
- addetto ai servizi di spiaggia;
- custode;
- cameriere/a, intendendosi per tale colei/colui che provvede alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto dei locali destinati all'alloggio e riassetto dei locali e degli ambienti comuni;
- addetto ai servizi animazione/miniclub;
- aiuto ricezionista;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Porti e approdi turistici
- operatore unico dei servizi di pulizia;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello Settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
Aziende alberghiere
- personale di fatica e/o pulizia nei reparti sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni;
- addetto al mangano ed alla stiratura con apparecchi automatici;
- commissioniere;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
- dogsitter; petsitter;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
- personale di fatica e/o pulizia anche dei servizi igienici;
- fattorino;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Porti e approdi turistici
- inserviente generico;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Quota di servizio (Art. 23)
Ai fini della definizione della paga base nazionale si è tenuto conto dell’obbligatorietà della quota di servizio a carico azienda per il finanziamento dell’Ente bilaterale; di conseguenza l'azienda che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.d.r. in quota percentuale della paga base conglobata, non assorbibile, per 14 mensilità, che è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e legali, incluso il t.f.r.
Il versamento non esonera l'azienda dalla responsabilità verso il lavoratore per la perdita delle prestazioni erogate dall'Ente bilaterale, incluse quelle relative al sostegno al reddito.
Assistenza sanitaria integrativa (Art. 163)
Le Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e condividendo l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore Turismo ([in breve] FAST).
A decorrere dall’1.7.2004, devono essere iscritti al fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno. A decorrere dall’1.7.2005, devono essere iscritti al fondo anche i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale. A decorrere dall’1.7.2009, devono essere iscritti al fondo anche i lavoratori dipendenti assunti con contratto di apprendistato.
È consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta al datore di lavoro per iscritto all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. La contrattazione integrativa territoriale può prevedere ulteriori casi e modalità di iscrizione dei lavoratori assunti a tempo determinato, previo assenso delle parti costituenti il fondo.
Il regolamento del fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che per qualsiasi causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
All'atto dell'iscrizione è dovuta al fondo una quota costitutiva una tantum. A decorrere dall’1.7.2014, tale quota è pari a euro 15,00 per ciascun lavoratore iscritto, a carico del datore di lavoro.
A decorrere dall’1.7.2008, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 10,00 euro mensili per ciascun iscritto, a carico del datore di lavoro. A decorrere dall’1.7.2014, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10,00 euro a carico del datore di lavoro e 1,00 euro a carico del lavoratore. A decorrere dall’1.7.2015, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 12,00 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore.
Contratto a termine (Art. 79 bis)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono che è consentita la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e non eccedente i ventiquattro mesi nelle seguenti ipotesi:
- grandi eventi (a titolo esemplificativo: Olimpiadi, Expo, Giubileo) da individuare a livello territoriale con apposito accordo sottoscritto dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie il presente Contratto.
I casi indicati al comma precedente sono utili anche ai fini delle proroghe e dei rinnovi successivi ai primi dodici mesi, ma entro il limite dei ventiquattro mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.