I soggetti Iva sono tenuti all'emissione ed alla registrazione delle fatture differite - relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente (ottobre 2024)- che risultano da un documento di trasporto o da un altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
La fattura deve anche contenere l'indicazione di:
- data e
- numero dei documenti a cui si riferisce.
Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Si ricorda che, ai fini del codice Tipo-Documento, la fattura differita può essere emessa - a seconda dei casi - con il codice:
- TD24 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72 FE
- TD25 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) DPR 633/72
In particolare, il codice TD24 è da utilizzare per la fattura differita che riguardano operazioni di
1) cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472 del 1996) che accompagni la merce;
2) prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
Il codice TD25 è da utilizzare in caso di fattura differita per triangolari interne, ossia cessione di beni effettuata dal cessionario verso un terzo per il tramite del cedente.